Rifiuto del finanziamento e obbligo di motivare le ragioni del diniego (ABF Collegio di Palermo n. 3922 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste in capo all’intermediario un obbligo di contrarre il finanziamento richiesto dal cliente. Tuttavia, il comportamento della banca deve essere ispirato a correttezza (art. 1175 c.c.) e a diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, c.c.), con il conseguente dovere di fornire adeguata assistenza al cliente. Tale dovere si concretizza anche nell’esplicitare le ragioni del rifiuto di un finanziamento, che non può essere formulato in modo generico e inidoneo a rappresentare le motivazioni della decisione. La condotta dell’intermediario che si trinceri dietro una pretesa riservatezza delle proprie procedure di valutazione del merito creditizio è illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente si era recato presso una concessionaria per acquistare un veicolo, chiedendo per tramite dell’intermediario un finanziamento finalizzato di importo pari a € 14.658,00. L’intermediario comunicava il rifiuto della richiesta adducendo una stringata motivazione basata su una negativa valutazione del merito creditizio. Il ricorrente, dopo aver accertato tramite accesso alla Centrale rischi l’assenza di segnalazioni, presentava reclamo chiedendo ulteriori informazioni, ma l’intermediario si rifiutava di dettagliare le ragioni specifiche del diniego.
Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo di accertare l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per difetto di motivazione, di cancellare eventuali iscrizioni pregiudizievoli e di ottenere il ristoro del danno, quantificato in € 1.500,00, oltre alla ripetizione delle spese legali. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di aver applicato criteri prudenziali di valutazione e di aver fornito i chiarimenti richiesti.
La motivazione del Collegio
La controversia attiene al rifiuto di un finanziamento che il ricorrente ritiene illegittimo perché immotivato. Non vi è contestazione tra le parti sui fatti alla base del contenzioso. Il Collegio richiama il costante orientamento ABF secondo cui non sussiste in capo agli intermediari un obbligo di contrarre, citando le decisioni del Collegio di Palermo, del Collegio di Milano, del Collegio di Roma e del Collegio di Napoli.
Parimenti consolidato è però l’orientamento secondo cui il comportamento della banca deve ispirarsi a correttezza e diligenza professionale, con il dovere di fornire adeguata assistenza al cliente, che si concretizza anche nell’esplicitare le ragioni del rifiuto. I Collegi censurano la condotta dell’intermediario quando il diniego è formulato in modo generico e inidoneo a rappresentare le motivazioni della decisione.
Nel caso di specie, non è agli atti la comunicazione con cui l’intermediario ha negato il finanziamento. Nel riscontro al reclamo e nelle controdeduzioni, l’intermediario ha fornito una motivazione sostanzialmente inintellegibile, trincerandosi dietro una pretesa riservatezza delle proprie procedure di valutazione, qualificate come know how aziendale. Per tali ragioni il Collegio ritiene la condotta dell’intermediario illegittima.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la rigetta per difetto del nesso di causalità: l’acquisto di un’autovettura di modello precedente, pagata in unica soluzione per € 6.000,00, ha rappresentato una libera scelta del ricorrente in un mercato concorrenziale. Il Collegio riconosce invece, in via equitativa, il ristoro delle spese di assistenza legale nella misura di € 200,00, richiamando le indicazioni del Collegio di coordinamento sulla necessità oggettiva del ricorso al legale.
Nota della Redazione
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