Revoca dell’immissione in ruolo e interesse pubblico attuale all’esclusione (Cons. Stato n. 3156 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione del giudicato che accerta il difetto del titolo abilitante non configura un’attività amministrativa meramente vincolata. Quando l’incisione autoritativa investe un assetto amministrativo ormai consolidato — inserimento in graduatoria, individuazione quale avente titolo alla stipula, stipulazione del contratto e svolgimento del servizio per più annualità — l’Amministrazione è tenuta a esercitare il potere mediante una specifica valutazione del quadro fattuale e degli interessi coinvolti. L’intervento espulsivo adottato a distanza di tempo richiede la verifica in concreto della persistente attualità dell’interesse pubblico che lo sorregge. Tale interesse difetta quando la graduatoria è esaurita e non residuano aspiranti utilmente collocabili: il provvedimento assume allora carattere meramente demolitorio, in assenza della dimostrazione del vantaggio pubblico attuale.
Il Fatto
Con decreto dirigenziale del 2016 il Ministero bandiva il concorso pubblico per il reclutamento del personale docente, ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, richiedendo il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Il ricorrente, privo del titolo, presentava domanda per le classi di concorso delle scienze motorie; escluso, impugnava il bando e veniva ammesso con riserva alle prove, che superava. Il TAR accoglieva il ricorso e il docente veniva inserito in graduatoria e assunto a tempo indeterminato, senza clausole di riserva o condizione risolutiva.
Il Consiglio di Stato annullava con rinvio quella pronuncia; riassunta la causa, il primo giudice accoglieva nuovamente il ricorso, ma la decisione era riformata in via definitiva dal Consiglio con la sentenza n. 5562 del 2022, che affermava la necessità del titolo abilitante quale requisito indefettibile. L’Ufficio scolastico regionale avviava quindi il procedimento di depennamento; il docente deduceva in memoria il consolidamento della posizione, il tempo trascorso, l’esaurimento della graduatoria e l’assenza di controinteressati. L’Amministrazione ne disponeva comunque l’esclusione, il depennamento e la revoca dell’individuazione. Il TAR respingeva il ricorso, ravvisando atti vincolati di esecuzione del giudicato ed escludendo l’affidamento tutelabile. Propone appello il docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto che resta fermo quanto accertato dalla sentenza n. 5562 del 2022: il possesso dell’abilitazione costituiva requisito indefettibile e difettava in capo all’appellante sin dall’origine. Oggetto del giudizio non è però la legittimità originaria dell’ammissione, bensì la legittimità del potere concretamente esercitato alla luce delle peculiarità del caso.
Non è condivisibile la premessa della sentenza appellata, secondo cui i provvedimenti sarebbero atti meramente vincolati e strettamente esecutivi del giudicato. La pronuncia del 2022 non ha imposto, con contenuto puntuale e necessitato, l’adozione degli atti demolitori incidenti sulla distinta sequenza amministrativa medio tempore sviluppatasi. Una volta venuta in rilievo l’incisione autoritativa su un assetto in essere, l’Amministrazione era tenuta a una specifica valutazione del quadro fattuale e degli interessi concretamente coinvolti.
A sostegno milita la scansione procedimentale seguita: l’Ufficio ha comunicato l’avvio del procedimento e acquisito le osservazioni dell’interessato, ma ha poi adottato le determinazioni limitandosi al richiamo della sentenza, senza esplicitare il concreto e attuale interesse pubblico all’intervento espulsivo. Non emerge la ragione per cui, a fronte dell’incontestato esaurimento della graduatoria e dell’assenza di aspiranti utilmente collocabili, l’intervento fosse ancora funzionale al ripristino dell’assetto concorsuale.
La giurisprudenza della Sezione ha già chiarito, in fattispecie peculiari, che — pur restando ferma la non applicabilità del criterio dell’assorbimento nelle procedure concorsuali — l’intervento espulsivo adottato a distanza di tempo richiede la verifica in concreto della persistente attualità dell’interesse pubblico (Cons. St., Sez. VII, n. 10003 del 2024; id., n. 9488 del 2023; id., n. 1031 del 2023).
Il sacrificio imposto all’interessato non risulta correlato ad alcun effetto ripristinatorio concretamente apprezzabile: il provvedimento finisce per assumere carattere meramente demolitorio. La domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile per genericità, non essendo allegato un danno ulteriore e diverso rispetto all’effetto ripristinatorio dell’annullamento. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado annullato nei provvedimenti impugnati, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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