Cessazione della materia del contendere per rinuncia ai posti letto assegnati (TAR Puglia n. 1102 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra cessazione della materia del contendere, e non sopravvenuta carenza di interesse, la circostanza per cui la controinteressata, dopo l’assegnazione provvisoria dei posti letto impugnata, abbia rinunciato in via di fatto ai medesimi, adibendo la struttura a una destinazione incompatibile. Il discrimine tra i due istituti va individuato nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti e dei fatti sopravvenuti rispetto all’interesse sostanziale azionato. La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena del bene della vita ambito, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione di quel medesimo interesse.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una struttura residenziale socio-assistenziale e sanitaria nel medesimo bacino territoriale, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva assegnato provvisoriamente alla controinteressata 60 posti letto di RSA nel Comune di Manfredonia, unitamente agli atti presupposti e connessi. L’interesse azionato era di natura imprenditoriale: evitare la riduzione del volume di clientela conseguente all’ingresso del nuovo operatore nel bacino.

Nel corso del giudizio emergeva che la controinteressata, dopo l’assegnazione provvisoria, non aveva più coltivato la relativa istanza autorizzatoria, avendo adibito la struttura a una diversa destinazione, incompatibile con quella originariamente pianificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la controinteressata, dopo l’assegnazione provvisoria dei posti letto prevista dall’atto impugnato, non ha più coltivato l’istanza autorizzatoria del 2020, avendo deciso di adibire — ed effettivamente adibito — la struttura a uno scopo diverso e incompatibile con quello originariamente pianificato.

Tale diversa iniziativa imprenditoriale risulta incompatibile con la RSA e implica, pertanto, la rinuncia ai posti letto assegnati dalla Regione con la determina impugnata. La circostanza sopravvenuta viene qualificata dal Tribunale come cessazione della materia del contendere.

Il Collegio respinge la diversa qualificazione proposta dalla controinteressata, che aveva invocato la sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2021, il Tribunale individua il discrimen tra i due istituti nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti sopravvenuti rispetto alla fattispecie.

La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita ambito. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione di quell’interesse, rendendo ugualmente inutile la prosecuzione del giudizio, ma per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene.

Nel caso concreto, la rinuncia della controinteressata ai posti letto assegnati realizza pienamente l’interesse della ricorrente a non vedersi sottratta la quota di clientela nel bacino territoriale. Il Tribunale dichiara pertanto cessata la materia del contendere, compensando le spese di giudizio in ragione della complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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