Patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 36692 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la parte destinataria della richiesta di cui all’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 non può sottrarsi alla sanzione dell’inammissibilità dell’istanza adducendo l’irrilevanza dell’oggetto della richiesta ai fini della valutazione dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio. Il giudice può richiedere documentazione e autocertificazione necessarie ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza, e la relativa valutazione di necessità non è sindacabile dalla parte. Ne deriva che l’inottemperanza persiste anche quando la documentazione richiesta afferisca a un periodo d’imposta non rilevante per l’ammissione, poiché la richiesta attiene alle condizioni di ammissibilità dell’istanza e non al diritto al beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva depositato il 13 luglio 2022 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2020. Il giudice, con richiesta del 24 aprile 2024, aveva domandato la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate al tempo della presentazione dell’istanza, entro sessanta giorni.
La difesa, con nota del 22 giugno 2024, aveva rappresentato che i redditi rilevanti erano quelli del 2020, non essendo ancora spirato il termine per la dichiarazione relativa al 2021, senza effettuare alcun deposito documentale. Il giudice, preso atto dell’inottemperanza, con provvedimento depositato il 10 luglio 2024 aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 79, comma 3, T.U. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 T.U. era stata rigettata, e avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 99, comma 4, T.U., che ammette il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione, non la sua mera incongruità. I primi due profili di censura sono pertanto inammissibili, perché solo formalmente deducono violazioni di legge e sono diretti non verso l’ordinanza impugnata, bensì contro il decreto di inammissibilità oggetto di opposizione, prospettando questioni sottese ad accertamenti di fatto.
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra il potere di richiedere la produzione documentale ex art. 79, comma 3, T.U., l’inottemperanza alla richiesta e l’impugnazione del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità. La Corte chiarisce che la richiesta è funzionale a verificare la veridicità di quanto indicato nell’istanza. L’art. 94, comma 1, T.U., ispirato al principio di esigibilità, consente di supplire all’impossibilità di produrre documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sempre a pena di inammissibilità.
Richiamando Sez. IV n. 12438 del 2022 e Sez. IV n. 20663 del 2022, la Corte ricorda che il termine fissato dal giudice non è perentorio e che l’ottemperanza può intervenire anche in sede di opposizione. La sanzione dell’inammissibilità è ricollegata alla mancata ottemperanza, non al semplice mancato rispetto del termine. Nella specie l’ottemperanza non è mai sopraggiunta.
Da ciò deriva l’impossibilità per la parte di giustificare l’inottemperanza sindacando la valutazione di necessità dei documenti richiesti. La richiesta di chiarimenti attiene alle condizioni di ammissibilità dell’istanza, non al diritto di essere ammesso al beneficio, potendo al più essere sindacato, una volta ottemperato, l’eventuale provvedimento di non ammissione. La Corte precisa che ciò vale anche quando la richiesta abbia a oggetto documentazione aggiornata e non rilevante di per sé ai fini reddituali, purché ritenuta necessaria all’accertamento della veridicità.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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