Liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità: competenza del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 37693 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. e dell’art. 54 ord. pen. Il giudice competente a provvedere sulla relativa richiesta è il magistrato di sorveglianza, e non il giudice dell’esecuzione, perché l’art. 69-bis, commi 4 e 5, ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, attribuisce espressamente a quel giudice l’adozione del provvedimento che concede o nega il beneficio. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile quando due giudici rifiutano formalmente di conoscere dello stesso procedimento, determinando una situazione di stasi non altrimenti risolvibile.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il GIP di Firenze, con provvedimento del 22 maggio 2025, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di pena scontato con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo funzionalmente competente il magistrato di sorveglianza. Il giudice ha richiamato la sentenza Sez. I n. 10302 del 10.01.2025, secondo cui la competenza spetta all’ufficio di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 9 giugno 2025, ha sollevato conflitto negativo di competenza. Pur non condividendo l’orientamento della Cassazione, ha rilevato come, in materia di applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità, dovesse ritenersi esclusiva la competenza del giudice dell’esecuzione. Si è così determinata una stasi processuale, risolta dalla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’ammissibilità del conflitto. Il rifiuto formalmente manifestato da due giudici a conoscere dello stesso procedimento configura una situazione di stasi che non può essere superata senza l’intervento della Corte di cassazione. Il conflitto è pertanto ammissibile.

Nel merito, il caso riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nell’ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis della legge n. 689 del 1981. La Corte richiama le proprie recenti pronunce, Sez. I n. 10302 del 10.01.2025 e Sez. I n. 18955 del 20.03.2025, che hanno affermato l’applicabilità del beneficio alla pena sostitutiva introdotta dalla c.d. riforma Cartabia.

Il fondamento è il combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. e dell’art. 54 ord. pen. Il dato normativo è giudicato inequivoco: l’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, conv. in legge n. 112 del 2024, prevede espressamente che il provvedimento che concede o nega il beneficio sia adottato dal magistrato di sorveglianza. Il comma 5 disciplina il reclamo al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione.

La Corte rileva che la novella del 2024 è intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, confermando l’attribuzione di competenza. In conformità con le pronunce richiamate, cui si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Firenze, con conseguente trasmissione degli atti a quell’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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