Truffa telematica aggravata punibile a querela: no alla procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 27907 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La truffa aggravata dalla circostanza speciale del fatto commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore è punibile a querela della persona offesa. L’art. 640, quarto comma, cod. pen., come modificato dal d.l. n. 48/2025 convertito dalla l. n. 80/2025, prevede una deroga alla deroga che esclude dal novero delle circostanze ad effetto speciale procedibilità d’ufficio proprio quella di cui al n. 2-ter del secondo comma. Sussiste continuità normativa tra la soppressa aggravante di cui al n. 2-bis e la nuova circostanza speciale, entrambe incentrate sul difetto di compresenza fisica tra i contraenti e sull’ostacolo all’identificazione. Ne consegue che la truffa telematica aggravata non è procedibile d’ufficio, mentre resta tale la truffa aggravata dalla comune minorata difesa per ragioni di vulnerabilità della vittima o per circostanze di tempo, luogo o persona diverse dal contatto online.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di truffa aggravata, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. La contestazione richiamava l’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. in relazione all’art. 61, n. 5, cod. pen., con aggravante della minorata difesa derivante dalla distanza tra soggetto attivo e persona offesa in ragione di una trattativa contrattuale svoltasi via web.

La Procura generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso, dolendosi della ritenuta improcedibilità: l’aggravante della minorata difesa richiamata dall’art. 649, terzo comma, cod. pen. avrebbe reso perseguibile d’ufficio la truffa aggravata. La questione giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della materia. In origine la giurisprudenza riteneva integrata l’aggravante comune della minorata difesa ogni volta che l’autore traesse consapevoli vantaggi dall’uso della rete, in particolare nella vendita di un bene online con mancata consegna dopo il pagamento del prezzo (Sez. II n. 28070 del 2021; Sez. II n. 40045 del 2018). L’applicabilità dell’art. 61, n. 5, cod. pen., richiamato dall’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., discendeva dalla distanza tra il luogo della vittima e quello dell’agente e della res.

Tali esiti esegetici trovano indiretta conferma nello ius superveniens che ha introdotto il n. 2-ter all’art. 640, secondo comma, cod. pen. (l. n. 90/2024). Il principio di specialità impone di differenziare i due profili: l’aggravante comune della minorata difesa riguarda la particolare vulnerabilità del soggetto passivo o circostanze di tempo, luogo o persona diverse dal contatto online (Sez. Un. n. 40275 del 2021); l’aggravante speciale di nuovo conio concerne le modalità esecutive della condotta, connotata dall’uso di dispositivi digitali idonei a ostacolare l’identificazione, collocandosi tra i computer-related crimes.

Il legislatore del 2024 ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale, enucleando dal n. 5 dell’art. 61 cod. pen. una ipotesi specifica di minorata difesa telematica e sottraendola alla fattispecie comune (Sez. II n. 22257 del 2025). Ne deriva una continuità normativa tra le due disposizioni, ciascuna delle quali aggravava, ratione temporis, le truffe commesse facendo leva sul difetto di compresenza fisica tra i contraenti.

Venendo alla procedibilità, i delitti aggravati ai sensi del n. 2-ter sono oggi punibili soltanto a istanza di parte, in forza dell’espressa deroga alla deroga del quarto comma dell’art. 640 cod. pen., che esclude dal novero delle circostanze procedibili d’ufficio proprio quella di cui al n. 2-ter. La Corte rigetta quindi il ricorso, confermando che la truffa aggravata per lo strumento telematico non è procedibile per mancanza di querela. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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