Niente nuova autorizzazione carburanti senza titolarità della concessione del suolo (TAR Emilia-Romagna n. 551 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti presuppone la titolarità della concessione di occupazione del suolo pubblico su cui l’impianto insiste. Chi acquista l’azienda costituita dalla stazione di servizio senza subentrare nel contratto di concessione del suolo, già cessato in capo al dante causa, non può invocare la sostituzione nell’esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 11, comma 14, lett. d), del regolamento comunale COSAP, che esclude un nuovo atto concessorio solo nei casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata. È pertanto legittimo il diniego opposto dal SUAP quando l’area non sia più oggetto di alcun titolo concessorio.

Il Fatto

La vicenda riguarda un impianto di distribuzione di carburanti realizzato in forza di un contratto di concessione in uso originariamente stipulato con una società in house del Comune. Nel 2016 la concessionaria cedette il ramo d’azienda, costituito dalla stazione di servizio, e la cessionaria comunicò il subingresso in concessione con SCIA. A seguito di una misura interdittiva antimafia, il Comune vietò la prosecuzione dell’attività e la società in house, divenuta titolare del rapporto, notificò l’atto di recesso dal contratto di concessione.

Con contratto del 14 giugno 2023, quindi dopo il recesso, la cessionaria trasferì l’azienda alla odierna ricorrente, che chiese al SUAP il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio. Il SUAP rigettò l’istanza per carenza del presupposto costituito dalla titolarità della concessione dell’area pubblica. La società ha impugnato il diniego, unitamente agli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la sequenza dei fatti e ne trae una conseguenza netta sul piano dei titoli. La società dante causa era decaduta dal ruolo di concessionario del bene pubblico prima di cedere l’azienda alla ricorrente, poiché il recesso della società in house era intervenuto in data anteriore.

La ricorrente, pertanto, ha acquistato i beni che componevano la stazione di servizio, ma non è subentrata nel contratto di concessione del suolo pubblico, essendo questo già cessato prima dell’acquisto. Il Collegio sottolinea che la carenza di tale presupposto era stata contestata già nel preavviso di rigetto e ha costituito il fondamento del diniego definitivo.

Il percorso argomentativo si appoggia alla disciplina regolamentare invocata dalla ricorrente. L’art. 11, comma 14, lett. d), del regolamento COSAP esclude la necessità di un nuovo atto di concessione nei casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata. La norma, però, presuppone che l’occupazione sia ancora assistita da un titolo: al momento della richiesta, l’area interessata non era oggetto di alcun atto di concessione.

Da ciò deriva che la ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa di sostituzione nell’esercizio dell’impianto senza prima chiedere e ottenere una nuova concessione di uso pubblico. Il Tribunale esclude ogni possibilità di subentro in una concessione di cui il dante causa non era più titolare al momento della cessione del ramo d’azienda.

Il Collegio conclude per la legittimità del diniego e per la palese infondatezza del ricorso, risultando superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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