Diffida a demolire e ripristino ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001: il Tar accoglie la cautelare in attesa del merito (TAR Puglia n. 239 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 costituisce provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, ma la sua efficacia può essere sospesa in sede cautelare qualora le questioni dedotte richiedano un adeguato approfondimento nel merito. La valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora deve essere condotta con particolare rigore, considerando l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e la necessità di evitare un pregiudizio irreparabile per il ricorrente. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è disposta al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un complesso immobiliare sito in Torre San Gennaro, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sezione di Lecce, il provvedimento con cui il Comune di Torchiarolo l’ha diffidata a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.

L’atto impugnato traeva origine da sopralluoghi effettuati negli anni precedenti, in esito ai quali era stata contestata la realizzazione di opere abusive. La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo plurimi motivi di illegittimità e contestando anche i verbali di sopralluogo posti a fondamento dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che le questioni prospettate dalla società ricorrente, relative all’ordinanza di demolizione e al contestuale ordine di ripristino, siano complesse e meritevoli di adeguato approfondimento nella fase di merito. Tale valutazione ha condotto il Collegio a non pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza del ricorso, ma a riconoscere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.

Sul piano del fumus boni iuris, la non manifesta infondatezza delle doglianze ha indotto il giudice a bilanciare gli interessi contrapposti, privilegiando l’esigenza di evitare che l’esecuzione della demolizione possa cagionare un danno grave e irreparabile alla società ricorrente, in attesa della decisione sul merito.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha evidenziato la necessità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha, infine, fissato per la discussione del merito la prima udienza pubblica del mese di maggio 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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