Divieto di detenzione armi e contesto familiare nel giudizio prognostico prefettizio (TAR Sicilia n. 3559 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di porto e detenzione di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare, con prudente apprezzamento, l’affidabilità del destinatario, entro i limiti di congruità e ragionevolezza. Il divieto di detenzione di armi non ha finalità sanzionatorie ma cautelari, a tutela dell’incolumità dei consociati, e si fonda su una valutazione prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale. Non è necessario l’accertamento di un concreto abuso, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati. Nel giudizio prognostico assume rilievo l’ambiente familiare: la convivenza con un familiare segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti e destinatario di ammonimento è elemento sufficiente a giustificare il divieto, non potendosi escludere il rischio di abuso dell’arma. Nei provvedimenti plurimotivati è sufficiente la legittimità di una sola ragione per sorreggerne la conservazione, con assorbimento delle censure avverso gli altri capi.

Il Fatto

Il ricorrente, dedito all’attività venatoria dal 1999, aveva presentato istanza di riesame per rimuovere il divieto di detenzione di armi e munizioni risalente al 2009, al fine di ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. L’istanza, esitata dopo circa due anni e a seguito di solleciti, veniva rigettata con decreto prefettizio che confermava il divieto.

A fondamento del diniego il Prefetto richiamava due ragioni: la perdurante pericolosità del fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, e il legame di parentela e convivenza con il figlio, destinatario di un ammonimento e segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, lamentando eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, e chiedeva il risarcimento dei danni da ritardo e da illegittimo atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale di riferimento. In materia di armi l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, con i consueti limiti di congruità e ragionevolezza. Il divieto non persegue finalità punitive ma svolge una funzione cautelare, fondata su una valutazione prognostica di elementi che possono non avere rilevanza penale. La detenzione di armi costituisce fatto eccezionale, in deroga al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4 della legge n. 110/1975, e la discrezionalità ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 consente di tener conto anche della mera possibilità di comportamenti inappropriati.

Da tali premesse il Collegio deduce che il giudizio prognostico negativo può fondarsi sull’ambiente familiare: il detentore di licenze deve dare garanzia non solo della propria affidabilità, ma anche dell’assenza del pericolo che abusi derivino dai soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali, richiamando Cons. Stato n. 2385 del 2023 e TAR Sicilia n. 1610 del 2024.

Nel caso concreto il figlio del ricorrente era stato segnalato nel 2016 per uso personale di stupefacenti e destinatario di ammonimento nel 2018. Il ricorrente non ha introdotto elementi concreti atti a smentire l’uso di sostanze nell’arco temporale indicato. Il Collegio precisa che non è il mero vincolo di parentela, ma il rapporto di convivenza, ad attivare il rischio astrattamente insito nel legame, consentendo alla finalità preventiva di arretrare la soglia di protezione al mero pericolo, purché accertato su concreti elementi di fatto, richiamando Cons. Stato n. 951 del 2024 e TAR Sicilia n. 2319 del 2024. L’accertamento dell’uso di stupefacenti da parte del figlio convivente giustifica quindi il divieto nei confronti del genitore.

Quanto alla natura plurimotivata dell’atto, il Collegio osserva che la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sorreggerlo: le censure avverso la ratio incentrata sul fratello vanno pertanto assorbite. Le domande risarcitorie sono respinte: dall’infondatezza dell’annullamento deriva l’assenza dell’ingiustizia del danno; il risarcimento da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita; in ogni caso manca la prova rigorosa del danno ex artt. 63 e 64 cod. proc. amm. e art. 2697 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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