Corso allievi agenti unitario e divieto di doppia riammissione, recupero dell’indebito dovuto (Cons. Stato n. 9863 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, articolato in due semestri, ha carattere unitario e inscindibile: la riammissione dell’allievo o dell’agente in prova, già eccezionale, può essere disposta per una sola volta nell’unico corso di dodici mesi. L’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335/1982, riferendosi tanto agli allievi quanto agli agenti in prova, disciplina l’intera durata del corso e non il solo periodo di applicazione pratica. Le somme erogate dall’Amministrazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro sono sine causa: la ripetizione dell’indebito costituisce atto dovuto, senza margini di discrezionalità, e non è invocabile un affidamento tutelabile da chi conosceva la cessazione del rapporto. Le modalità di recupero restano attività amministrativa, non sostituibile dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al 191° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. A causa di una prolungata assenza per malattia è stato dimesso dal corso con provvedimento del 10 settembre 2015, con riserva di essere avviato al primo corso utile una volta riacquistata l’idoneità psico-fisica.

Successivamente inserito nel 196° corso, è stato dimesso anche da questo con decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, con cessazione dal servizio dal 27 gennaio 2017. L’Amministrazione ha continuato a corrispondergli la retribuzione fino al 31 dicembre 2019. Il Prefetto di Milano ha quindi intimato il pagamento di € 52.935,25, poi rettificato in autotutela in € 40.760,14. Il TAR Lombardia ha respinto i ricorsi riuniti avverso il decreto di dimissione e l’ordinanza di recupero; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’interpretazione dell’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335/1982: secondo l’appellante il divieto di doppia riammissione riguarderebbe il solo periodo di applicazione pratica, che egli non avrebbe potuto frequentare per malattia.

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 335/1982, che descrive un corso di dodici mesi, con primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova e secondo semestre di completamento e applicazione pratica. La formula normativa “un corso della durata di dodici mesi” rende il percorso unitario e inscindibile, non frazionabile in due cicli autonomi.

A conferma, la norma richiamata contempla espressamente sia gli allievi sia gli agenti in prova. Poiché la nomina ad agente in prova avviene al termine del primo semestre, il riferimento a entrambe le categorie dimostra che la disciplina vale per l’intero arco formativo. La riammissione resta un’eccezione, ammessa una sola volta: il diniego opposto dall’Amministrazione è quindi legittimo.

Quanto al recupero, i pagamenti successivi al 27 gennaio 2017 sono privi di causa, essendo cessato il rapporto di lavoro. La ripetizione dell’indebito è atto dovuto, non una scelta discrezionale dell’Amministrazione, che altrimenti incorrerebbe in responsabilità erariale. Né sussiste un legittimo affidamento: l’errore era pienamente conoscibile da chi sapeva di non essere più in servizio da tempo.

Le modalità della restituzione, infine, integrano attività amministrativa sottratta alla sostituzione del giudice, non estendendosi il sindacato al merito amministrativo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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