Costi manodopera in spese generali e modifica dell’offerta in gara (TAR Toscana n. 773 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La modifica dei costi della manodopera dichiarati in offerta integra un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica. Non è consentito allocare, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato tra le spese generali. L’operatore che, in sede di verifica dell’anomalia, precisi che le ore aggiuntive offerte come miglioria gravano sul costo del lavoro oltre il valore già indicato, ammette di fatto una modifica del costo della manodopera, con lesione delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e del principio di parità di trattamento dei concorrenti. Ne consegue la legittimità dell’esclusione, nonché l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale dell’aggiudicatario.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, prima classificata in una procedura di gara per la gestione educativa e di servizi ausiliari di un nido d’infanzia, è stata sottoposta a verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, per accertare se il costo della manodopera indicato rispettasse i minimi salariali retributivi. All’esito del subprocedimento, l’Unione dei Comuni ha disposto l’esclusione della società, rilevando che le 40 ore annuali per ciascun educatore, offerte come miglioria e collocate nelle spese generali, non erano state computate nel costo della manodopera dichiarato in gara.

La società ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione intervenuta a favore del concorrente collocatosi secondo in graduatoria, nonché la successiva determina di conferma dell’esclusione. L’aggiudicatario ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale, deducendo la non sostenibilità globale dell’offerta economica della ricorrente e l’errato inquadramento del personale ausiliario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso, incentrando la decisione sull’art. 11 del regolamento regionale n. 41/R del 2013, applicabile alla procedura in questione, che impone di computare l’8% dell’orario di lavoro per attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione. Su tale misura minima la ricorrente ha innestato ulteriori 40 ore per educatore a titolo di miglioria, ottenendo un punteggio maggiore e finendo per questo nel procedimento di verifica dell’anomalia.

Nei giustificativi la società ha precisato che il costo delle ore migliorative è da considerarsi oltre il valore della manodopera indicato. Da qui la conclusione del giudice: le ore aggiuntive fanno parte a pieno titolo dell’orario di lavoro degli educatori e, conformemente alla previsione regolamentare, sono da svolgere su base necessaria e non facoltativa. L’argomento della natura facoltativa della formazione costituisce, per il Tribunale, un’integrazione postuma delle giustificazioni.

Si configura così una modifica dei costi di manodopera, elemento essenziale dell’offerta, mediante loro imputazione alle spese generali. Il Collegio richiama un costante orientamento (Cons. Stato, sez. V, n. 6462 e n. 1449 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 6918 del 2025) e la propria precedente pronuncia di analogo tenore (TAR Toscana, sez. IV, n. 705 del 2025), secondo cui il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato non può essere allocato tra le spese generali (Cons. Stato, sez. V, n. 9254 del 2024; n. 6786 del 2020). Le residuali ipotesi di legittima imputazione riguardano costi accessori del personale con mansioni direttive o di coordinamento, non incidenti sulla sostenibilità dell’offerta, e non ricorrono nel caso di specie.

Il rigetto investe anche la censura di motivazione apparente e di violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990: la stazione appaltante ha valutato le memorie e i documenti, esplicitando le ragioni dell’esclusione. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 per ciascuna parte resistente costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *