Revoca nulla osta non automatica in caso di sanzioni al datore (TAR Puglia n. 132 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disciplinata dall’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, non consegue in via automatica al mero accertamento di sanzioni per lavoro irregolare a carico del datore di lavoro. L’amministrazione è tenuta a compiere una valutazione concreta secondo canoni di proporzionalità, ponderando la gravità della violazione, l’eventuale tempestiva sanatoria e ogni altra circostanza rilevante. Le conseguenze negative di condotte ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro non possono, inoltre, ricadere sui lavoratori extracomunitari.

Il Fatto

La società ricorrente, datrice di lavoro, impugnava i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi aveva revocato i nullaosta all’ingresso per lavoro subordinato già rilasciati a numerosi lavoratori cittadini del Bangladesh. La revoca era motivata dal rilievo che la società, nell’ultimo biennio, era stata destinataria di sanzioni per lavoro irregolare, come previsto dalla circolare INL del 19.4.2017. La società aveva, tuttavia, prontamente estinto la sanzione assumendo regolarmente la lavoratrice interessata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto fondata la doglianza circa l’erronea applicazione dell’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 286/1998. La norma, pur consentendo la revoca del nulla osta, non introduce un meccanismo sanzionatorio automatico: essa presuppone comunque una valutazione dell’autorità prefettizia sulla necessità e proporzionalità del provvedimento ablativo.

Nel caso di specie, la società aveva impiegato una dipendente per un solo giorno in nero ed aveva provveduto a sanare la posizione, estinguendo la sanzione e regolarizzando il rapporto di lavoro. La violazione, di modesta gravità e prontamente sanata, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica ponderazione da parte dell’amministrazione, che aveva invece revocato i nullaosta con una motivazione generica, fondata sulla mera esistenza di pregresse sanzioni.

Il Collegio ha inoltre valorizzato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le conseguenze negative di condotte ascrivibili unicamente al datore di lavoro non devono riverberarsi sui lavoratori extracomunitari, estranei ai fatti contestati. La natura non particolarmente grave dell’infrazione e la mancata specificazione della tipologia di sanzione nei provvedimenti impugnati hanno corroborato il fumus del ricorso. Sussistendo il requisito del periculum in mora, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e disponendo l’immediato riesame da parte dell’amministrazione, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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