Rinnovo impianti pubblicitari: necessaria la conferenza di servizi se rilevano titoli edilizi (TAR Sardegna n. 958 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su strade, rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, c. 4, d.lgs. 285/1992 e 53, d.p.r. 495/1992, non può essere effettuato mediante autocertificazione a 0 giorni quando l’intervento ha rilevanza edilizia o quando il rinnovo coinvolge valutazioni discrezionali delle pubbliche amministrazioni, dovendosi in tali ipotesi procedere necessariamente con la conferenza di servizi. L’autorizzazione rilasciata in base alla disciplina speciale del Codice della Strada ha valenza edilizio-urbanistica e assorbe i titoli edilizi e di occupazione del suolo pubblico, i quali seguono la sorte del titolo principale: venuto meno quest’ultimo, il manufatto diventa abusivo e deve essere rimosso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 285/1992.

Il Fatto

Una società, titolare di quattro autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari su strade provinciali, rilasciate nel 2022 all’esito di una conferenza di servizi conclusasi positivamente, presentava al SUAPE del Comune di Olbia un’autocertificazione a 0 giorni (modello F8) per il rinnovo dei titoli. Analoga richiesta veniva inoltrata anche all’amministrazione provinciale. Entrambe le amministrazioni dichiaravano l’irricevibilità dell’istanza, ritenendo necessario il modulo procedimentale della conferenza di servizi, attesa la rilevanza edilizia degli interventi e la sussistenza di valutazioni discrezionali. La società impugnava i provvedimenti, deducendo che il rinnovo dovesse avvenire tramite autocertificazione, come da prassi seguita da altri enti locali e come da precedenti indicazioni della stessa amministrazione provinciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, rilevando che l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, rilasciata ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992, ha natura sostanzialmente concessoria e valenza edilizio-urbanistica, assorbendo il titolo edilizio e l’occupazione di suolo pubblico secondo un unico procedimento. Tale ricomprensione, tuttavia, non esclude che gli interessi pubblici sottesi ai titoli assorbiti debbano comunque essere valutati dalle amministrazioni competenti. Il punto decisivo riguarda la disciplina del rinnovo: l’art. 37 della l.r. 24/2016 esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica comporta valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.

Il Tribunale osserva che il modulo procedimentale per il rinnovo dipende dalle caratteristiche effettive del manufatto: i titoli assorbiti dal provvedimento unico seguono la sorte di quest’ultimo e non possono ritenersi legittimi a tempo indefinito una volta venuto meno il titolo principale. Ne consegue che, con la scadenza dell’autorizzazione, il manufatto realizzato diventa abusivo e deve essere rimosso ex art. 23 d.lgs. 285/1992. Nel caso di specie, gli impianti hanno rilevanza edilizia e insistono su suolo pubblico previa favorevole valutazione paesaggistica: per il loro rinnovo è quindi necessaria la conferenza di servizi, onde consentire alle amministrazioni coinvolte una periodica rivalutazione della persistenza delle condizioni che avevano legittimato l’installazione.

Il Collegio esclude anche la configurabilità di una revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, trattandosi di mancato rinnovo: il provvedimento impugnato non incide su titoli ancora efficaci, ma rileva la mancata tempestiva attivazione del corretto modulo procedimentale. Quanto alla doglianza relativa alla violazione dei principi di semplificazione, la struttura procedimentale consente comunque la prosecuzione dell’attività sino alla scadenza del titolo, se l’istanza è presentata almeno 30 giorni prima. Infine, nessun legittimo affidamento può dirsi leso, attesa la legittimità dei provvedimenti impugnati e la tempestività dell’indicazione del corretto percorso procedurale da parte delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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