Crediti inesistenti e non spettanti: nozione autonoma nel reato di compensazione indebita (Cass. pen. Sez. III n. 34063 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di credito inesistente rilevante ai fini del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 è costitutiva e autonoma rispetto a quella elaborata ai fini degli illeciti amministrativi dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, essendo ancorata alla mancanza, totale o parziale, dei presupposti costitutivi del credito opposto in compensazione. Il d.lgs. n. 87/2024, introducendo le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, d.lgs. n. 74/2000, ha ribadito tale nozione in linea di continuità con la precedente elaborazione giurisprudenziale. Sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata; l’affidamento a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, essendo personale e indelegabile il dovere tributario.

Il Fatto

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 07.11.2024, confermava la decisione del Tribunale di Isernia resa a seguito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato il contribuente responsabile del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 per avere utilizzato in compensazione crediti di imposta asseritamente inesistenti.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo contestava la qualificazione del credito come inesistente anziché come non spettante, sostenendo che l’attività era stata effettivamente svolta e invocando la nozione civilistica elaborata dalle Sezioni Unite civili n. 34419 del 12.9.2023. Con il secondo deduceva l’insussistenza dell’elemento psicologico, avendo egli fatto affidamento su una società di consulenza e sulla certificazione dell’organo di revisione. Con il terzo chiedeva, in via subordinata, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, muovendo dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, ritenuto applicabile ai soli illeciti amministrativi. Da ciò deriva che la fattispecie penale sviluppa una definizione autonoma, già preesistente alle modifiche del d.lgs. n. 158 del 2015 e confermata dal d.lgs. n. 87 del 2024.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il credito è inesistente quando è ancorato a una situazione non reale o non vera, priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non connotata da fraudolenza (Sez. III n. 7613 del 21.01.2022; Sez. III n. 45558 del 16.11.2022). Il nuovo assetto normativo, con le definizioni di cui alle lett. g-quater e g-quinquies dell’art. 1 d.lgs. n. 74/2000, non ostacola la qualificazione dei crediti opposti come inesistenti, ma ne ribadisce la nozione.

Nel caso concreto, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate aveva rilevato l’inesistenza dei presupposti costitutivi oggettivi del credito, poiché il progetto realizzato non poteva essere classificato di Ricerca e Sviluppo in quanto non rientrante nelle attività ammissibili di cui all’art. 3, commi 4 e 5, d.l. n. 145/2013. La Corte respinge la censura secondo cui i giudici di appello si sarebbero basati sulla sola circolare MISE n. 59990 del 9.2.2018: la circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione, mero ausilio interpretativo privo di effetto vincolante per il giudice penale e per gli stessi destinatari.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di ingannare il Fisco (Sez. III n. 5934 del 12.09.2018). L’affidamento a un professionista non esonera dall’responsabilità penale, poiché il dovere tributario è personale e indelegabile (Sez. III n. 9417 del 14.01.2020; Sez. III n. 37856 del 18.06.2015).

Da tali premesse discende l’infondatezza del terzo motivo, collegato alla richiesta riqualificazione del fatto. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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