RIA e base pensionabile dei dipendenti regionali siciliani: preclusione e autonomia (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 51 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti regionali siciliani, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non estende agli ex dipendenti della Regione siciliana il diritto agli incrementi della retribuzione individuale di anzianità per il triennio 1991-1993. La pronuncia della Consulta opera, infatti, su una disciplina statale di comparto, non applicabile all’ordinamento regionale, retto da una normativa autonoma adottata nell’esercizio della potestà esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale. La domanda volta a ottenere il ricalcolo della base pensionabile mediante l’inclusione di emolumenti non percepiti all’atto del collocamento in quiescenza è, inoltre, inammissibile, poiché le contestazioni relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 erano soggette al termine di decadenza previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, non rispettato dai ricorrenti.
Il Fatto
Trenta titolari di trattamenti di quiescenza o di riversibilità a carico della Regione siciliana hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale competente, chiedendo la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento in godimento. La pretesa si fondava sugli aumenti della retribuzione individuale di anzianità che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati loro dovuti per il triennio 1991-1993 in forza della legge regionale n. 19/1991 e del D.P. Reg. del 30.1.1993, oltre agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione.
Il presupposto dell’azione era la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000, intervenuta con la sentenza della Corte cost. n. 4/2024, che aveva limitato al 31.12.1990 l’efficacia delle maggiorazioni della RIA. Secondo i ricorrenti, il venir meno della norma interpretativa avrebbe riespanso la proroga al 31.12.1993, con effetti estensibili, in ragione del parallelismo tra disciplina statale e regionale, anche al personale regionale. Il Fondo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione, la prescrizione e, nel merito, la non riferibilità ai regionali della pronuncia della Consulta.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha respinto il ricorso muovendo da tre passaggi distinti. In primo luogo, ha dichiarato la contumacia dell’Assessorato regionale, rilevando che la notifica a mezzo PEC all’Avvocatura Distrettuale dello Stato era regolare, giacché per la Regione siciliana il patrocinio è obbligatorio e la normativa richiamata dal resistente vale solo per le Regioni a Statuto ordinario. Sul punto ha richiamato Cass. Sezioni Unite n. 2080/1995, secondo cui ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività che a lui fa capo.
La Corte ha poi respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia, qualificandolo ordinatore secondario di spesa e dunque destinatario dell’eventuale condanna al pagamento delle differenze, pur gravando il ricalcolo della base pensionabile sul Dipartimento della Funzione Pubblica. Analogamente infondata è stata ritenuta l’eccezione di difetto di giurisdizione: il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze sul rapporto di servizio ormai cessato. In proposito la Sezione ha richiamato Cass. Sezioni Unite n. 12337/2010, che distingue la domanda proposta nel corso del rapporto da quella azionata dal dipendente già in quiescenza, appartenente alla giurisdizione contabile.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato sotto due profili convergenti. Anzitutto, la pretesa di computare nella base pensionabile le maggiorazioni della RIA non percepite è preclusa dalla disciplina intertemporale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che attribuiva al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998, se non proposte entro il termine di decadenza del 15 settembre 2000. I ricorrenti non avevano mosso alcuna contestazione tempestiva e non risultava alcun atto interruttivo.
La Corte ha inoltre richiamato l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o retribuzione “integralmente percepiti”. Ne deriva che qualsiasi elemento retributivo, per transitare nella base di calcolo, deve essere stato riconosciuto e percepito all’atto del collocamento in quiescenza. Esclusa, infine, l’estensibilità ai regionali della Corte cost. n. 4/2024, la Sezione ha ribadito che l’ordinamento siciliano ha disciplinato autonomamente la RIA in forza dell’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto; la declaratoria di incostituzionalità riguarda un solo comparto statale e non se ne può estrapolare un principio erga omnes. Le spese di lite sono state interamente compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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