Competenza comunale sull’inesigibilità dei crediti TIA nel PEF TARI (TAR Toscana n. 371 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di crediti TIA transitati al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, la competenza ad accertare l’inesigibilità e a imputare il relativo costo nel PEF TARI spetta al Comune, non al gestore. Poiché l’art. 9.1 dell’MTR1, confermato dall’art. 11 MTR2, rinvia per la TARI tributo alla “normativa vigente”, e poiché la determinazione della componente CCDA si effettua in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime pregresso, nei Comuni in regime TARI l’accertamento segue i criteri dettati per la TARI. Spettando al Comune la competenza in materia di TARI, a esso va ricondotta l’imputazione dei crediti TIA inesigibili nel PEF. L’equilibrio economico-finanziario della concessione costituisce parametro di sostenibilità dell’intera gestione e non delle singole annualità.
Il Fatto
Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti dell’ATO Toscana Sud impugna, con tre ricorsi poi riuniti, le delibere dell’Autorità d’Ambito e i provvedimenti comunali che hanno disciplinato il passaggio e la valorizzazione dei crediti TIA dei precedenti gestori. Oggetto centrale del contenzioso è la sorte dei crediti acquistati pro soluto dal gestore e risultati inesigibili.
Il gestore lamenta che l’Autorità abbia imposto il pagamento del prezzo di cessione senza quantificare contestualmente i crediti già inesigibili, senza definire criteri e tempi della dichiarazione di inesigibilità e senza garantirne il recupero in tariffa. Con l’ultimo ricorso contesta, in particolare, che la competenza a inserire i costi per crediti inesigibili nel PEF TARI sia stata attribuita ai Comuni anziché al gestore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i giudizi e dichiara improcedibile il primo ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo la censura sulla contestualità reiterata avverso l’atto effettivamente lesivo. Analoga declaratoria riguarda le doglianze contro la delibera sui criteri di ribaltamento, rispetto alla quale il gestore ha dichiarato di non avere più interesse dopo la nuova regolazione ARERA.
Nel merito, il Tribunale respinge le censure sulla determinazione del prezzo di cessione. L’equilibrio economico-finanziario della concessione, si legge, è parametro di sostenibilità dell’intera gestione e non delle singole annualità, e il gestore non deduce indici concreti di grave incidenza. Quanto alla dichiarazione di inesigibilità, già la relazione dell’Autorità richiamata nel provvedimento individuava criteri trasparenti e oggettivi affidati a un soggetto terzo. È tardiva la censura sulla rivalutazione monetaria dal 31.03.2014, già contenuta in un atto immediatamente lesivo non impugnato.
Il nucleo della decisione riguarda la competenza sull’imputazione dei costi. L’art. 9.1 dell’MTR1 individua i CCDA secondo la normativa vigente per la TARI tributo; la delibera ARERA n. 2/2020 chiarisce che la componente si determina in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito, a prescindere dal regime pregresso. Poiché i Comuni dell’ATO sono in regime TARI, spettando al Comune la competenza in materia, a esso va ricondotto l’accertamento dell’inesigibilità dei crediti TIA ai fini dell’imputazione nel PEF. Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto ai criteri seguiti dai tre Comuni senesi, il Collegio rileva che i file prodotti si traducono in elenchi degli atti emessi, privi di indicazione sugli esiti dell’attività esecutiva e sulle verifiche anagrafiche. Le pretese del gestore sono pertanto respinte. Per i Comuni di Arezzo e Foiano della Chiana, avvenuto il pagamento delle somme, la domanda di cessazione della materia del contendere integra, ex art. 84, comma 4, c.p.a., sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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