Diniego di accesso a bozze e appunti istruttori interni della P.A (TAR Toscana n. 370 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi ha ad oggetto esclusivamente documenti già formati e detenuti dall’amministrazione, individuati o determinabili in modo puntuale. L’istanza non può avere contenuto esplorativo, né richiedere un’attività di indagine ed elaborazione da parte della P.A. Sono pertanto legittimamente negati bozze, appunti e mere elaborazioni istruttorie interne, rimaste incompiute e non confluite in documentazione certa: tali materiali non assurgono al rango di atti infraprocedimentali e restano fuori dall’ambito applicativo della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento autorizzativo unico regionale rilasciato alla società controinteressata per un impianto eolico. Il gravame è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 29 del 10 gennaio 2024. Nel corso di quel giudizio il ricorrente ha chiesto alla Regione di accedere alla documentazione istruttoria del sub-procedimento di valutazione di incidenza, in particolare alla comunicazione con cui un funzionario aveva trasmesso le risultanze al responsabile del procedimento e alla valutazione finale motivata di quest’ultimo.
La Regione ha respinto l’istanza con nota del 21 dicembre 2023, qualificando il materiale richiesto come elemento istruttorio interno, frutto di un processo collegiale e di confronti non sempre tradotti in tracce scritte. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia, con conseguente ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione pur a fronte di possibili profili di inammissibilità: il ricorso è stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza che aveva dichiarato improcedibile il giudizio principale, con conseguente venir meno della strumentalità dell’istanza di accesso. Il Tribunale ha comunque ritenuto il gravame infondato nel merito.
Dalla nota impugnata emerge che l’oggetto della richiesta è un elemento istruttorio interno al Settore regionale: un brogliaccio redatto da un funzionario nell’ambito del sub-procedimento di VINCA, riconducibile alle interlocuzioni interne all’ufficio per il disbrigo delle pratiche di competenza.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’amministrazione e non può riguardare dati e informazioni che, per essere forniti, richiedano un’attività di indagine ed elaborazione. L’oggetto va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati o determinabili, senza contenuto esplorativo. In tal senso è richiamata Cons. St., sez. VI, n. 3511/2019, secondo cui il diritto di accesso concerne esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione.
La conclusione vale a maggior ragione per le mere bozze e gli appunti. Il Collegio ha richiamato Cons. St., sez. VI, n. 3981 del 22 giugno 2020, che conferma la legittimità del diniego rispetto a bozze, elaborazioni di dati rimaste incompiute, non confluite in documentazione certa e individuata e non qualificabili come atti infraprocedimentali. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità del caso.
Nota della Redazione
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