Divieto di porto di fucile a soggetto condannato per associazione a delinquere (TAR Toscana n. 365 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia, la condanna per associazione per delinquere e per delitti contro l’ordine pubblico integra l’assenza del requisito della buona condotta e legittima il diniego del rinnovo. L’art. 43, comma 1, lett. b), TULPS pone un automatismo preclusivo che l’Amministrazione è tenuta ad applicare, senza margini di discrezionalità in senso favorevole. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi sul fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del procedimento penale ancora pendente in appello. Il rilascio di precedenti rinnovi non vincola l’Amministrazione quando sopravvenga un accertamento giurisdizionale di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da oltre ventisette anni di licenza di porto di fucile per uso di caccia, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la sua istanza di rinnovo. Il diniego si fonda su una sentenza del Tribunale di Firenze che lo ha condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione per associazione per delinquere, frode assicurativa e falsità materiale, decisione avversata in appello. In precedenza, nelle more del procedimento penale, l’Amministrazione aveva concesso il rinnovo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931, sostenendo l’estraneità dei reati contestati rispetto all’uso delle armi e l’illegittimità del mutamento di orientamento rispetto ai rinnovi precedenti. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in attesa della sentenza di appello. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità per difetto di interesse, concludendo nel merito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza. Le circolari ministeriali richiamate comparivano solo nell’epigrafe, “per quanto occorrer possa”, quali atti presupposti, senza alcun motivo di impugnazione dedicato; il ricorrente vi ha comunque rinunciato in memoria. È quindi infondata l’eccezione dell’Amministrazione.
Quanto alla richiesta di rinvio, il Collegio ha escluso la sussistenza delle situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui le parti non hanno la disponibilità dei tempi del processo. Il differimento è stato negato perché un eventuale esito favorevole dell’appello potrà essere speso con una nuova istanza, adducendo le sopravvenienze.
Nel merito, il diniego riposa sull’assenza del requisito della buona condotta. La condanna per associazione per delinquere, con pena superiore a tre anni, impone all’Amministrazione di applicare l’art. 11 TULPS, che vieta il rilascio delle autorizzazioni di polizia, e l’art. 43, comma 1, lett. b), TULPS, che esclude la licenza per chi ha riportato condanna per delitti contro l’ordine pubblico. Il Tribunale ha richiamato la Corte costituzionale n. 109/2019, che ha riconosciuto la legittimità di tale automatismo, e ha precisato che il requisito della pericolosità non è oggetto della motivazione questorile, che si fonda sulla sola buona condotta.
Il confronto con i rinnovi del 2013 e del 2014 è stato giudicato non dirimente: essi si basavano su elementi non ancora accertati, poi confluiti nella sentenza di condanna. Quanto all’asserita estraneità dei reati all’uso delle armi, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, nell’ampia discrezionalità dell’autorità competente. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di euro 2.500,00.
Nota della Redazione
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