Obbligo di riferire la notizia di reato e competenza disciplinare speciale (Cons. Stato n. 10381 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le condotte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che, senza giustificato motivo, omettono di riferire nel termine all’autorità giudiziaria la notizia di reato rientrano esclusivamente nella previsione dell’art. 16, comma 1, att. cod. proc. pen. e sono punibili unicamente con le sanzioni ivi indicate, all’esito del procedimento disciplinare speciale disciplinato dall’art. 17 att. cod. proc. pen., promosso dal Procuratore generale presso la Corte d’appello e deciso da apposita commissione. Il comma 3 della stessa disposizione, nel riservare ai propri ordinamenti le trasgressioni «fuori» da quelle del comma 1, esclude la duplicazione di procedimenti e la competenza dell’amministrazione di appartenenza. È pertanto incompetente il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che irroga la sanzione. La revoca dell’incarico fondata sugli stessi fatti, prima che essi siano valutati nelle sedi competenti, e su un aumento delle assenze per malattia non collegato a specifiche patologie, è illegittima e surrettiziamente sanzionatoria, con conseguente illegittimità dei distacchi e degli atti successivi. Il distacco non costituisce conseguenza obbligata della revoca: l’amministrazione deve valutare in contraddittorio un incarico equivalente, e il passaggio a funzioni inferiori integra demansionamento risarcibile.

Il Fatto

L’appellante, dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria, era comandante di reparto presso una casa circondariale. Nel gennaio 2021 un detenuto le riferiva in colloquio riservato di essere stato convocato dalla direttrice dell’istituto, che gli avrebbe chiesto informazioni su un预giudicato e lo avrebbe invitato a tacere sulla comandante. Dopo indagini interne, la comandante trasmetteva annotazione alla Procura, dando atto dell’infondatezza delle delazioni. Seguivano la revoca dell’incarico di comando, il distacco prima presso una casa di reclusione di terzo livello in sottordine al comandante, poi presso un altro istituto con funzioni di vicecomandante, gli inviti a liberare alloggio e ufficio, l’avvio di una procedura di mobilità e una sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 di mensilità per irregolarità nell’ordine di trattazione degli affari.

L’interessata impugnava i provvedimenti davanti al TAR Sardegna con ricorso e successivi motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva le domande, dichiarando improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse quelle relative ai distacchi superati. Proponeva quindi appello, deducendo omesse pronunce, incompetenza e insussistenza dell’illecito disciplinare, illegittimità della revoca e dei distacchi, demansionamento e spettanza del ristoro.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricorda che l’omessa pronuncia su un motivo di primo grado non impone l’annullamento con rinvio, potendo il giudice d’appello integrare la motivazione o decidere la causa, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 8088 del 2023. Nel merito ritiene l’appello fondato.

Sul piano disciplinare, la condotta contestata consiste nell’omessa tempestiva trasmissione di una notizia di reato. Il Collegio rileva che l’art. 16, comma 1, att. cod. proc. pen. assoggetta ufficiali e agenti di polizia giudiziaria alla censura o alla sospensione dall’impiego, mentre il comma 3 riserva ai propri ordinamenti solo le trasgressioni «fuori» da quelle del comma 1. L’art. 17 att. cod. proc. pen. attribuisce l’azione disciplinare al Procuratore generale presso la Corte d’appello, davanti a una speciale commissione. La norma mira a riservare a tale sede le condotte legate ai doveri di polizia giudiziaria, evitando duplicazioni e provvedimenti contrastanti. Ne consegue l’incompetenza del capo del DAP, vizio assorbente che esime dall’esame delle altre censure, secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015.

Quanto alla revoca, il Consiglio di Stato esclude che l’episodio potesse essere valutato fuori dalla sede competente: diversamente, ogni provvedimento sfavorevole fondato su di esso risulterebbe surrettiziamente sanzionatorio. L’aumento delle assenze per malattia, anche se dimostrato, non prova l’inadeguatezza gestionale in assenza di specificazione delle patologie; le difficoltà segnalate dall’appellante appaiono connesse alla carenza di personale. Sono quindi illegittimi la revoca e gli atti conseguenti, con effetto viziante e non caducante sull’avviso di mobilità, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2572 del 2023.

Il distacco non era conseguenza obbligata della revoca: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in contraddittorio un incarico diverso o la permanenza nella stessa sede, non emergendo incompatibilità ambientali. Sussistono condotta, colpa, nesso causale ed evento per la condanna risarcitoria, liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c. in 12.000 euro, esclusa la voce carburante per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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