Credito ai consumatori e contratti collegati, i limiti dell’ABF (ABF Collegio di Milano n. 2467 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di credito ai consumatori e contratti collegati, l’Arbitro Bancario Finanziario dichiara inammissibili le domande di annullamento del contratto di compravendita e di sospensione del pagamento delle rate, poiché implicano una pronuncia di natura costitutiva e un facere infungibile. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive non comportano la nullità del contratto, ma rimedi costitutivi di riduzione del prezzo o risoluzione, estranei ai poteri dell’Arbitro. La violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio non determina la nullità del finanziamento, e non esiste norma che imponga all’intermediario di evitare il sovraindebitamento del cliente. Le domande che presuppongono accertamenti istruttori e di fatto restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
La ricorrente, nel corso di vendite porta a porta presso la propria abitazione, stipulava tra il novembre 2023 e il luglio 2024 cinque contratti di acquisto di prodotti elettromedicali con una società venditrice e quattro contratti di finanziamento collegati. Oggetto del ricorso è il contratto di finanziamento n.*683 del 10.07.2024, collegato al contratto di acquisto n.6092 del 05.07.2024, di importo pari a € 9.200,00, da restituire in 82 rate mensili di € 185,64, con Importo Totale Dovuto di € 15.247,48.
La ricorrente lamenta l’inadeguatezza della dicitura “app. elettromedicali”, la sproporzione del prezzo e l’uso di artifici e raggiri, qualificati come pratica commerciale scorretta. Contesta la titolarità dell’indirizzo di posta elettronica indicato dal venditore e l’autorizzazione a versare l’importo alla società. Domanda la nullità o l’annullabilità del contratto di vendita, con riflessi sul finanziamento collegato, la nullità autonoma del finanziamento, la risoluzione per recesso, il risarcimento del danno e la cancellazione della segnalazione CRIF. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare l’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di compravendita. La domanda ha natura costitutiva e implica una condanna a un facere infungibile, non convertibile in domanda di mero accertamento. Per la stessa ragione è inammissibile la richiesta di sospensione del pagamento delle rate, che si sostanzierebbe in una pronuncia costitutiva.
Nel merito, il Collegio esclude che le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive possano fondare una nullità di protezione. La tutela prevista dall’ordinamento consiste nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto, rimedi di natura costitutiva, oltre al risarcimento. La limitatezza dei poteri istruttori dell’Arbitro non consente una cognizione piena. Quanto alle altre cause di nullità — indeterminatezza dell’oggetto, prezzo eccessivo ex art. 33 del codice del consumo, violazione degli obblighi informativi ex artt. 49 e ss. del codice del consumo — l’esame dei documenti esclude l’indeterminatezza dell’oggetto e l’inapplicabilità della norma sulle clausole vessatorie; le informazioni rese appaiono sufficienti.
Sulla nullità del finanziamento collegato per assenza di descrizione analitica dei beni, in violazione degli artt. 117, 121 e 124 TUB, il Collegio rileva che il contratto contiene tutti gli elementi necessari, senza carenze strutturali. Quanto alla mancata valutazione del merito creditizio ex artt. 124 e 124-bis TUB, l’Arbitro rammenta che l’ordinamento non fa derivare da tale violazione la nullità del contratto, e che la giurisprudenza ABF esclude l’esistenza di una norma che imponga di evitare il sovraindebitamento del cliente, richiamando la decisione n. 25023/2021 del Collegio di Milano e la decisione n. 6585/22 del Collegio di Roma.
Sulla risoluzione per recesso, il Collegio osserva che il termine ex art. 52, comma 2, del codice del consumo decorre dal possesso fisico dei beni, ma non è presente agli atti prova della data di consegna; il recesso è stato comunicato circa sette mesi dopo la stipula. Sul riparto dell’onere della prova richiama la decisione n. 12645 del 2021 del Collegio di Coordinamento, secondo cui grava sul consumatore l’onere di dimostrare l’inadempimento del fornitore e la sua non scarsa importanza ex art. 2697, comma 1, c.c. La carenza di mezzi istruttori impedisce la cognizione piena.
Il rigetto delle domande principali esclude l’accoglimento autonomo del risarcimento del danno, che richiede attività istruttoria riservata all’autorità giudiziaria. La domanda sulla segnalazione CRIF è rigettata, in via assorbente, perché non è stata prodotta copia della visura. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Art. 49 Cod. cons. – Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Art. 52 Cod. cons. – Diritto di recesso
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 124 TUB – Servizi di consulenza
- Art. 124-bis TUB – Verifica del merito creditizio