Tasso promozionale subordinato a condizioni pubblicate sul sito: nessun obbligo di avviso (ABF Collegio di Milano n. 2465 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasparenza bancaria, l’intermediario che subordini l’applicazione di un tasso promozionale al verificarsi di determinate condizioni è tenuto a rendere un’informativa puntuale e chiara delle stesse, ma non è gravato da alcun obbligo di avvisare il cliente, ad adesione avvenuta, dell’imminente scadenza dei termini entro cui le condizioni devono verificarsi. Siffatto obbligo non consegue ai principi generali in materia di informativa e di protezione del consumatore. Ove il regolamento dell’iniziativa sia richiamato nelle condizioni generali di contratto e pubblicato nella sezione trasparenza del sito dell’intermediario, l’informativa si ritiene assolta ed è onere del cliente porre diligentemente in essere le attività cui è correlato il maggior interesse.

Il Fatto

Il ricorrente apre nel giugno 2025 un rapporto di conto corrente presso l’intermediario, aderendo a un’iniziativa promozionale che garantiva un tasso del 3,5% per sei mesi. Fino al 14/10/2025 verifica quotidianamente, tramite app, gli interessi maturati, destinati ad essere accreditati il 31/12. Il 15/10/2025 constata che il tasso è stato ridotto allo 0,5% e che gli interessi figurativi sono stati ridimensionati, senza alcun preavviso.

Il reclamo riceve riscontro negativo: l’intermediario eccepisce che il regolamento dell’iniziativa subordinava il riconoscimento degli interessi all’utilizzo della carta di debito per almeno € 100,00, condizione non rispettata. Il ricorrente replica che il regolamento non gli è stato consegnato né accettato, che le condizioni erano richiamate solo tramite asterisco e rinvio al sito, e che la riduzione è stata applicata in anticipo rispetto alla scadenza del termine. Chiede l’accertamento della scorrettezza dell’intermediario e la condanna al riconoscimento degli interessi al tasso promozionale per i sei mesi previsti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del regolamento della promozione, prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente. Da esso risultano tutte le condizioni: l’apertura dei conti nel periodo tra il 25 maggio e il 19 luglio 2025, l’attivazione degli stessi con almeno un primo versamento entro il 30 settembre 2025 e, per quanto qui rileva, l’attivazione e l’utilizzo della carta di debito per una o più transazioni per un importo complessivo minimo di € 100,00 entro la medesima data.

Non era dunque sufficiente l’apertura dei conti: entro il 30 settembre 2025 doveva essere attivata e utilizzata la carta di debito per l’importo minimo indicato, circostanza pacifica che il ricorrente non abbia posto in essere. Il Collegio osserva che il ricorrente non sembra essere stato pienamente consapevole di tutte le condizioni e si è sorpreso, il 15/10/2025, nel vedere ridotto il tasso.

Sul punto dell’informativa, il Collegio rileva che le condizioni generali di contratto, alla voce dedicata al tasso creditore annuo nominale per i nuovi clienti, riportano la percentuale del 3,50% con doppio asterisco e rinvio espresso a una specifica sezione del sito dell’intermediario, ove il regolamento era pubblicato e recava l’esplicitazione di tutte le condizioni. Se il ricorrente, come avrebbe dovuto, avesse verificato quanto indicato nella sezione richiamata, avrebbe avuto conferma della necessità di attivare e utilizzare la carta di debito. L’informativa, conclude il Collegio, vi è stata.

Quanto al dedotto difetto di avviso, il Collegio esclude che in capo all’intermediario sussistesse, ad adesione avvenuta, un obbligo di avvisare il cliente nell’imminenza della scadenza delle date entro cui le condizioni dovevano verificarsi. Siffatto obbligo non consegue ai principi generali in tema di trasparenza e informativa né a quelli di protezione del consumatore. È vero che l’intermediario deve rendere un’informativa puntuale e chiara delle condizioni della promozione, ma tale informativa è stata resa ed è onere del cliente porre diligentemente in essere le attività cui è correlato il maggior interesse, senza che vi sia un onere informativo aggiuntivo dell’intermediario.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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