Preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e assenza di poteri disciplinari dell’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 245 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi prescritta dall’art. 125, comma 3, T.U.B. e dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia integra un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità della segnalazione. La sua violazione, o il suo inesatto recapito, non legittima pertanto la domanda di cancellazione del dato, ma può fondare esclusivamente una pretesa risarcitoria. In mancanza di una domanda di risarcimento il profilo resta privo di rilievo e il ricorso è rigettato. L’ABF, inoltre, non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori nei confronti degli intermediari, essendo la sua competenza circoscritta all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Il Fatto
Dopo il decesso della madre, titolare di un conto corrente e di titoli azionari presso l’intermediario, la pratica di successione viene definita con la liquidazione delle quote. Nell’ambito della chiusura dei rapporti l’intermediario contesta agli eredi il mancato versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze maturate sulla vendita dei titoli, importo che non può essere addebitato sul conto ormai estinto. Seguono solleciti e un’intimazione, non ritirati, fino alla scritturazione a sofferenza del debito e alla segnalazione dei nominativi in Centrale dei Rischi, preceduta da comunicazione inviata a mezzo raccomandata.
La ricorrente contesta la legittimità della segnalazione lamentando la mancata ricezione del preavviso, asseritamente inviato a un indirizzo errato, e chiede la cancellazione dalla Centrale dei Rischi oltre all’avvio di un procedimento disciplinare verso la filiale. L’intermediario eccepisce l’estraneità di tale ultima domanda alle competenze dell’Arbitro e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità della domanda volta ad attivare un procedimento disciplinare. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria non attribuiscono all’Arbitro poteri sanzionatori, limitandone la competenza all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. L’eccezione è quindi fondata.
Nel merito, la contestazione riguarda esclusivamente la mancata ricezione del preavviso di segnalazione. Il Collegio richiama la Circolare n. 139/1991, che impone agli intermediari di informare per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza, con obbligo di informazione preventiva introdotto per il consumatore con il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF, richiamato anche con le decisioni Collegio di Bologna n. 4784/17 e Collegio di Roma n. 1927 del 27.02.2017, l’invio dell’informativa costituisce un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità della segnalazione. La relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione.
Il Collegio richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, che con la decisione n. 4519/23 ha affermato che l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. dell’informativa di imminente segnalazione non è presupposto di legittimità della segnalazione ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa.
Nel caso concreto nessuna domanda risarcitoria risulta formalizzata. Richiamando l’orientamento espresso dal Collegio di Roma con la decisione n. 10194 del 16.04.2021, il Collegio osserva che l’assenza di una domanda di risarcimento priva di rilievo la questione relativa alla ricezione o meno del preavviso. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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