Reddito di impresa da società di fatto e costi forfettari nell’accertamento bancario (Cass. civ. Sez. 5 n. 13803 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, prospetti in realtà una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. In tema di società di fatto, l’imputazione pro quota del reddito di impresa accertato nei confronti di uno dei soci non richiede necessariamente la costituzione di un’impresa familiare ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. a), del t.u.i.r., potendo trovare fondamento nell’esistenza di una società di fatto ex art. 230-bis cod. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, quale reddito di impresa del padre della contribuente, ricavi da locazione di immobili non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, quale erede, rideterminando il reddito nella misura del 50% dell’importo accertato: rilevava, infatti, che il contribuente era nudo proprietario degli immobili, gravati da usufrutto in favore della madre, e che l’attività di impresa era esercitata tramite una società di fatto.
La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, agli artt. 38 e 39 del medesimo decreto e all’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, giudicandolo in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il profilo dell’inammissibilità, ha osservato che le Agenzie, pur formalmente deducendo una violazione di legge, miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale istruttorio, per sovvertire il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito circa la costituzione di una società di fatto tra il contribuente e la madre. Sul punto, richiamando il costante indirizzo delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e della giurisprudenza successiva, ha ribadito che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legittimità, miri a una nuova valutazione dei fatti storici.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’Ufficio secondo cui l’imputazione pro quota del reddito sarebbe ammessa solo in presenza di un’impresa familiare costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ha chiarito, infatti, che tale ripartizione può avvenire anche quando l’attività di impresa sia esercitata in forma di società di fatto, quale alternativa all’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis cod. civ.
Quanto al riferimento all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, la Corte lo ha giudicato inconferente, non essendovi traccia dell’applicazione di tale norma nella sentenza impugnata, nonché erroneo, ricordando il principio consolidato per cui, anche nell’accertamento basato su movimentazioni bancarie, devono essere riconosciuti costi forfettari a fronte dei ricavi ripresi a tassazione, anche in assenza di specifica prova da parte del contribuente. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese, non avendo la contribuente svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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