Credito di imposta ricerca e sviluppo: la selezione retroattiva non viola l’affidamento (Cass. civ. Sez. V n. 26444 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito di imposta per investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, la procedura selettiva di ammissione al beneficio introdotta dall’art. 29 d.l. n. 185/2008, convertito con l. n. 2/2009, si applica anche ai crediti maturati e non ancora fruiti prima della sua entrata in vigore. La retroattività della disciplina non viola il legittimo affidamento del contribuente, trovando causa adeguata nel contenimento della spesa pubblica e nella salvaguardia delle finanze statali. Le disposizioni non distinguono tra attività avviate prima o dopo l’entrata in vigore della norma, ma danno rilievo esclusivamente alla fruizione del beneficio, avvenuta prima o dopo l’1 gennaio 2009. Resta esclusa dalla procedura solo l’ipotesi del credito già integralmente fruito a tale data.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società, poi trasformata e posta in liquidazione, un atto di recupero relativo al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, che la contribuente aveva opposto in compensazione per il periodo di imposta 2011. Secondo l’Ufficio il beneficio era stato indebitamente vantato, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 29 d.l. n. 185/2008 e dalla normativa collegata. La società impugnava l’atto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il credito fosse sorto quando non era prevista alcuna limitazione. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, affermando che la norma del 2009 aveva di fatto abolito il credito già sorto per i soggetti non rientrati nella capienza finanziaria, con un trattamento non costituzionalmente orientato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo; la società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura del credito di imposta per ricerca e sviluppo e della legittimità della sua ablazione retroattiva. La legge n. 296/2006, all’art. 1, commi da 280 a 283, aveva attribuito alle imprese un credito pari al 10% dei costi sostenuti, fruibile in compensazione, senza alcun tetto globale né obbligo di istanza preventiva. Il contribuente poteva quindi accedere al beneficio con la sola indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Con il d.l. n. 185/2008, c.d. decreto anticrisi, il legislatore estese a tale credito la disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta e introdusse un tetto massimo di stanziamento, definendo le relative coperture in bilancio. Ne derivò una procedura di selezione basata sul criterio cronologico di ricezione dei formulari telematici, con presentazione a pena di decadenza. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate fissò la finestra del c.d. click day dal 6 maggio al 5 giugno 2009.
La Corte richiama la Corte cost. n. 149 del 2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, sotto il profilo dell’affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche. La disposizione, inserita nel primo intervento diretto a fronteggiare la crisi internazionale del 2008, trova giustificazione nei principi tutelati dagli artt. 2, 3 e 81 Cost. e non viola ragionevolezza e proporzionalità, essendosi la riduzione dei crediti non ammessi attestata su una misura non decisiva per l’andamento economico delle imprese.
Su queste basi la Corte afferma che la procedura di assegnazione non distingue tra attività iniziate e concluse prima del 28 novembre 2008, attività iniziate prima e non concluse e attività iniziate dopo. Rileva esclusivamente la fruizione del beneficio, prima o dopo l’1 gennaio 2009, restando fuori dalla selezione solo il credito già fruito a quella data. La Commissione regionale non si è uniformata a tali principi e il motivo è fondato.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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