Lista Falciani: la Cassazione impone la valutazione analitica degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 13603 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato sui dati della c.d. Lista Falciani, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, purché grave e preciso, ossia dotato di elevata valenza probabilistica, come nel caso delle risultanze della lista stessa. La fede privilegiata del processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 2700 c.c., copre esclusivamente i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, non anche i giudizi, le valutazioni e le conclusioni che egli trae dai fatti constatati. Ne consegue che la contestazione della sufficienza probatoria delle conclusioni valutative contenute nel p.v.c. non richiede la proposizione della querela di falso. Il giudice di merito, tuttavia, è tenuto a un esame analitico e complessivo degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, non potendo limitarsi a una negazione assertiva della loro idoneità probatoria.
Il Fatto
A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per non aver dichiarato la detenzione di investimenti all’estero in Svizzera, né i correlati trasferimenti, con riferimento alle annualità dal 2005 al 2009. Dopo l’esame delle osservazioni, l’Ufficio irrogava una sanzione, ridotta rispetto all’originaria contestazione, per l’omessa compilazione della sola sezione II del quadro RW, relativa alle disponibilità di investimenti e attività estere di natura finanziaria.
La contribuente impugnava l’atto di irrogazione dinanzi alla C.t.p. di Roma, che rigettava il ricorso. La C.t.r. del Lazio, invece, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo insufficiente il materiale probatorio, in particolare la c.d. fiche bancaria, a dimostrare la riconducibilità del conto svizzero alla contribuente. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamentava la violazione degli artt. 115 c.p.c. e della normativa sul processo tributario in relazione alla mancata produzione in giudizio della fiche bancaria. La sentenza impugnata, infatti, non aveva posto la mancata produzione della fiche come ratio decidendi autonoma, ma come mero rilievo rafforzativo della decisione, fondata sull’insufficienza del solo numero “59” e sull’incoerenza tra il tenore di vita della contribuente e le ingenti somme oggetto di ripresa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia, secondo cui il p.v.c., in quanto atto pubblico, farebbe piena prova fino a querela di falso anche del contenuto della fiche bancaria. La Suprema Corte ha chiarito che la fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché la provenienza del documento e le dichiarazioni delle parti, ma non si estende ai giudizi e alle valutazioni. Nel caso di specie, la contribuente non aveva mai contestato la veridicità estrinseca del p.v.c., ma aveva incentrato la propria difesa sulla carenza del quadro probatorio complessivo e sull’inattendibilità delle conclusioni valutative dei verificatori: operazione che non implica alcuna negazione della fede pubblica e non richiede la proposizione della querela di falso.
La Corte ha, infine, accolto il terzo motivo, con cui l’Ufficio lamentava il malgoverno delle regole sulla prova presuntiva. Richiamando i propri precedenti in materia di Lista Falciani, la Suprema Corte ha ricordato l’elevato grado di attendibilità di tali dati e la possibilità per l’Amministrazione di fondare la pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso. La C.t.r., invece, si era limitata ad affermare l’insussistenza di una base conoscitiva idonea, senza procedere alla valutazione analitica e complessiva degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, quali i dati della lista, il nesso con l’anno di nascita e i dati anagrafici della contribuente.
In accoglimento del terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del compendio probatorio, valutando se gli elementi indiziari, singolarmente e nel loro complesso, integrino una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità delle attività finanziarie estere in capo alla contribuente.
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Nota della Redazione
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