Redditometro e prova contraria: controdichiarazione simulata e data certa (Cass. civ. Sez. V n. 10894 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la prova contraria posta a carico del contribuente non è tipizzata e può essere fornita con ogni mezzo idoneo, compresa la controdichiarazione di un negozio simulatorio. La scrittura privata non autenticata acquista data certa quando forma corpo unico con il foglio su cui è impresso il timbro postale, perché la timbratura del pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica dell’invio nel medesimo giorno; grava su chi contesta la data l’onere di provare che la redazione del contenuto è avvenuta in momento diverso. Il giudice di merito che esclude apoditticamente l’efficacia probatoria della controdichiarazione, per asserita violazione dei requisiti formali, fa malgoverno dei principi in materia e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La contribuente riceveva tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, rettificando il reddito dichiarato pari a zero e accertando un maggior reddito fondato sulla disponibilità di un autoveicolo, di un’abitazione e di due investimenti in partecipazioni societarie.

La contribuente impugnava gli avvisi davanti alla C.t.p. di Cremona, che riuniva i ricorsi e li rigettava. L’appello davanti alla C.t.r. della Lombardia veniva respinto con sentenza n. 2896/65/2015. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 8 del d.lgs. n. 261/1999. La C.t.r. aveva ritenuto la controdichiarazione dell’acquisto simulato di partecipazioni priva di data certa, nonostante il timbro postale apposto in calce, e dunque inidonea a vincere la presunzione di maggior reddito.

La Corte accoglie la censura. L’art. 2704 cod. civ. consente di provare la data del documento con ogni fatto che ne stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione. È principio pacifico che la scrittura privata non autenticata può ritenersi certa nella data quando forma corpo unico con il foglio recante il timbro postale, poiché la timbratura del pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica dell’invio nello stesso giorno; l’onere di contestare la data grava su chi la nega, senza necessità di querela di falso.

Il secondo motivo investe l’art. 38, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, e l’art. 2697 cod. civ.. La Corte ricostruisce la disciplina del redditometro: la determinazione sintetica dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice, mentre resta a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

La prova contraria, precisa la Corte, non è normativamente tipizzata e può essere data con qualsiasi mezzo. Può consistere anche nella allegazione di una controdichiarazione di un negozio simulatorio, dimostrando che l’acquisto è assolutamente o relativamente simulato e che i beni contestati come indici non sono realmente entrati nella disponibilità del contribuente. Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della provvista: occorre la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’utilizzo.

La C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi ritenendo irrilevanti le allegazioni sull’accordo simulatorio, con cui le parti simulavano una compravendita e dissimulavano una donazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato al giudice a quo, in diversa composizione, per l’accertamento in fatto sull’esistenza, la data e il contenuto dell’accordo simulatorio, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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