Credito del professionista non liquido e revocatoria fallimentare: esclusa l’esenzione ex art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 4237 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione da revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall. per i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento opera anche per i pagamenti eseguiti dopo la scadenza, ma solo se il credito è liquido. Per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo. La valutazione sulla sussistenza di un accordo sul compenso professionale e sulla conseguente liquidità del credito costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal fallimento di una società contro il professionista, dichiarando inefficaci ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall. il pagamento di una somma di denaro eseguito dalla società in bonis in favore del professionista per prestazioni svolte ai fini della presentazione di una domanda di concordato.

Il giudice d’appello ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall., ritenendo che il credito del professionista non fosse liquido, essendo da determinare nella sua esatta consistenza sulla base di molteplici valutazioni preliminari. Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente, pur formalmente incentrata sulla violazione di legge, mirasse surrettiziamente a ottenere una revisione del giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale.

Il punto essenziale della decisione riguarda la natura del credito professionale. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, una volta aperto il concordato, rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall., anche se pagati dopo la scadenza, purché il credito sia liquido.

La Corte ha precisato che per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo. Nel caso di specie, l’accertamento della corte d’appello circa l’assenza di un accordo sul compenso e la conseguente necessità di determinare l’esatta consistenza del credito rendeva corretta l’esclusione della liquidità e, quindi, l’inapplicabilità della fattispecie di esenzione.

L’interpretazione della domanda e la valutazione dei fatti rilevanti per l’accoglimento della revocatoria sono questioni di merito. Ne consegue che il ricorso, che presupponeva il riesame della domanda, è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha altresì condannato il ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sia in favore del controricorrente sia in favore della cassa delle ammende, stante la manifesta inammissibilità del ricorso e il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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