Scientia decoctionis e valutazione complessiva degli indizi nella revocatoria fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 2820 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., la scientia decoctionis in capo all’accipiens, pur dovendo essere effettiva e non solo astratta, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrarne l’effettività per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Il giudice di merito è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, a sottoporli a una valutazione complessiva tesa ad accertarne la concordanza e ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. La valutazione complessiva deve fornire una certezza “logica” della scientia decoctionis, parametrata alle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali in cui il creditore si è concretamente trovato ad operare. La violazione del corretto metodo di valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi è censurabile in sede di legittimità come vizio di sussunzione, oltre che per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
La curatela del Fallimento di una società, dichiarato aperto, ha proposto azione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. nei confronti di una società in nome collettivo, già creditrice, per alcuni pagamenti effettuati dalla società fallita in bonis, contestando la sussistenza della scientia decoctionis in capo all’accipiens. La società creditrice si era difesa invocando l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamenti eseguiti nei “termini d’uso” in un rapporto commerciale risalente. Il Tribunale, esclusa l’esenzione, aveva accolto la domanda per due dei tre pagamenti, accertando la scientia decoctionis sulla base di plurimi elementi indiziari, fra cui la pubblicazione di numerosi protesti e l’iscrizione di ipoteche giudiziali.
La Corte d’appello, adita dal Fallimento e dalla società creditrice, aveva invece accolto esclusivamente il motivo di appello incidentale relativo alla negata scientia decoctionis, ritenendo i ritardi nei pagamenti modesti e non anomali e gli elementi indiziari valorizzati dal primo giudice non sufficienti, da soli, a integrare la prova presuntiva, con assorbimento degli altri motivi. Avverso tale sentenza la curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione delle norme sulla prova presuntiva e il vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, ritenendoli fondati. Ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di revocatoria dei pagamenti, secondo cui la scientia decoctionis in capo all’accipiens, pur dovendo essere effettiva, può essere provata tramite elementi indiziari, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri, secondo il metodo della presunzione semplice. Il giudice di merito è quindi tenuto a un iter logico che impone la selezione analitica degli elementi presuntivi, la loro valutazione complessiva e la verifica della loro concordanza, al fine di accertare se la combinazione degli stessi sia idonea a fondare la prova presuntiva dello stato soggettivo del creditore.
La Corte ha precisato che la valutazione complessiva deve essere condotta alla luce delle condizioni concrete in cui il creditore si è trovato ad operare, rapportando la normale prudenza e avvedutezza alle sue qualità personali e professionali. Ha inoltre affermato che la violazione del corretto metodo di valutazione degli indizi — con riguardo ai parametri di gravità, precisione e concordanza — è censurabile in sede di legittimità non già per la diversa interpretazione degli indizi operata dal giudice di merito, ma come vizio di sussunzione, quando il giudice pervenga al giudizio finale senza applicare il ragionamento probabilistico richiesto dalla legge.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di appello avevano escluso la scientia decoctionis sulla base di una motivazione giuridicamente incoerente, avendo considerato gli elementi indiziari in modo atomistico, senza svolgerne una valutazione complessiva. Pur avendo riscontrato l’esistenza di ritardi nei pagamenti, la preesistenza di una pluralità di protesti concentrati nel periodo in considerazione, la risalenza dei rapporti commerciali, l’identità del settore merceologico e la contiguità territoriale delle imprese, la corte territoriale ne aveva apoditticamente negato la rilevanza con motivazione di tipo “circolare”, senza confrontarsi con la circostanza che il creditore conosceva il debitore in forza di rapporti commerciali risalenti.
La Corte ha, infine, censurato anche la valutazione dell’anticipazione su fatture di uno dei pagamenti, ritenuta esorbitante perché non confrontata con il dato cronologico per cui il pagamento era antecedente alla pubblicazione dei protesti. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.