Esclusione dalla borsa di studio per iscrizione tardiva: vincolatività della lex specialis non impugnata (TAR Abruzzo n. 287 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che fissa il termine perentorio entro il quale lo studente deve risultare iscritto all’anno accademico per poter beneficiare della borsa di studio costituisce espressione della lex specialis della procedura e non può essere sindacata o disapplicata dal giudice amministrativo se non è stata tempestivamente impugnata dal soggetto interessato. Ne consegue che l’esclusione dalla graduatoria degli idonei è legittima qualora l’immatricolazione dell’istante sia stata perfezionata successivamente alla scadenza di quel termine, ancorché prima della pubblicazione della graduatoria medesima, atteso che la verifica dei requisiti di ammissione va compiuta con riferimento alla data fissata dalla disciplina di gara.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa universitaria, impugnava il provvedimento con cui l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari l’aveva esclusa dalla graduatoria degli idonei alla borsa di studio per l’anno accademico 2021/2022, pubblicata il 14 dicembre 2021. L’esclusione era stata disposta perché la studentessa, all’opposto di quanto da lei asserito, non risultava iscritta all’anno accademico in corso alla data del 31 ottobre 2021, termine previsto dall’art. 3 del bando di concorso per la presentazione della domanda.
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del bando, sostenendo da un lato di risiedere fuori sede, dall’altro di essere regolarmente iscritta all’anno accademico 2021/2022. Si costituivano in giudizio l’ADSU e il Ministero dell’Università e della Ricerca, eccependo che l’immatricolazione era stata perfezionata solo il 17 dicembre 2021, successivamente alla pubblicazione della graduatoria impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’art. 3 del bando subordinava la possibilità di presentare domanda all’iscrizione all’Università entro il termine del 31 ottobre 2021 e che l’art. 16, lett. c), del medesimo bando prevedeva la decadenza dalla graduatoria per lo studente non regolarmente iscritto entro quel termine. Dalle risultanze documentali in atti è emerso che la ricorrente aveva perfezionato l’immatricolazione solo in data 17 dicembre 2021, tre giorni dopo la pubblicazione della graduatoria che la escludeva.
Il Collegio ha quindi evidenziato il profilo dirimente: la ricorrente ha impugnato esclusivamente la graduatoria che l’ha esclusa dalla borsa di studio, senza coinvolgere la clausola del bando che fissava il termine perentorio del 31 ottobre 2021. Tale mancata impugnazione preclude al giudice amministrativo di sindacare la legittimità della clausola medesima, in applicazione del principio della cogenza della lex specialis non tempestivamente contestata.
Il Tribunale ha precisato che non può procedersi alla disapplicazione della clausola, pur se ritenuta irragionevole, poiché la mancata iscrizione della ricorrente nel termine previsto risulta inequivoca. La verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva va compiuta con riferimento alla data stabilita dalla disciplina di gara, senza che rilevi l’eventuale successivo perfezionamento dell’immatricolazione.
Il ricorso è stato pertanto respinto in quanto infondato, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalla natura della controversia.
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Nota della Redazione
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