Il creditore procedente è parte sostanziale e deve l’imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 19734 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore procedente che abbia proposto il giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione. Ne consegue che, nell’ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato in via solidale all’imposta di registro ex art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986. L’imposta di registro sugli atti giudiziari non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva; la solidarietà non grava su chi sia rimasto estraneo al rapporto sostanziale, ma il creditore procedente non è estraneo a quel rapporto, poiché la sua legittimazione all’azione divisionale trova fondamento nel credito per cui l’azione esecutiva è esercitata. Il mero adempimento dell’obbligazione tributaria, in pendenza dei termini per il ricorso, non integra acquiescenza e non preclude l’impugnazione dell’atto impositivo, né fonda una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un istituto di credito un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativo alla registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma. Quella pronuncia era stata resa nel giudizio di divisione instaurato dallo stesso istituto in qualità di creditore procedente nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
La società pagava le somme prima di impugnare l’atto impositivo. Il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione per cessazione della materia del contendere; la C.T.R. del Lazio rigettava l’appello, ritenendo che il contribuente, avendo integralmente soddisfatto la pretesa, dovesse azionare un’istanza di rimborso e non l’annullamento dell’atto. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte corregge anzitutto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Il mero adempimento dell’obbligazione tributaria non preclude di proporre tempestivamente il ricorso e non giustifica la dichiarata cessazione della materia del contendere. L’istituto dell’acquiescenza, sotto la specie dell’accettazione tout court del provvedimento, non trova applicazione nel diritto tributario: perché si configuri una rinuncia occorre una controversia già sorta e una manifestazione inequivoca del contribuente.
Ciò posto, il Collegio richiama l’orientamento per cui, in sede di legittimità, la fondatezza di motivi preliminari non conduce all’accoglimento del ricorso quando il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente. La Corte definisce quindi il giudizio con la reiezione, previa correzione della motivazione.
Nel merito, l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede la responsabilità solidale delle parti in causa. La disposizione mira ad allargare il novero dei soggetti tenuti al pagamento e a rafforzare la posizione dell’erario. Il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale di chi, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto estraneo al rapporto considerato nella sentenza. La sfera giuridica della parte deve essere in qualche modo incisa dagli effetti della decisione.
Tuttavia la Corte rileva netta la distanza tra questo indirizzo e la posizione della ricorrente. L’istituto di credito non è estraneo al rapporto sostanziale: vi ha partecipato come creditore procedente. Nei giudizi di divisione ereditaria sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione, e il principio vale anche quando il giudizio divisionale sia instaurato in via strumentale per realizzare la pretesa esecutiva.
La Corte richiama la pronunzia delle Sezioni Unite n. 25021/2019: il giudizio divisionale endoesecutivo non è autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di strumentalità necessaria rispetto ad esso. La legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione è riconosciuta al creditore procedente proprio in forza del credito per cui l’azione esecutiva è esercitata. Di qui il principio di diritto: il creditore procedente che abbia proposto il giudizio divisionale endoesecutivo è parte necessaria del processo di divisione e, per il conguaglio, è assoggettato in via solidale all’imposta di registro. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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