Sequestro probatorio di cellulari: obbligo di selezione mirata dei dati (Cass. pen. Sez. V n. 26672 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anche quando abbiano ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devono contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. L’onere motivazionale è proporzionato alla natura del collegamento tra il bene e il reato: può essere assolto con formula sintetica quando il nesso è immediato, ma diventa tanto più pregnante quanto più il collegamento è indiretto. Quando l’apprensione riguarda dispositivi informatici o telematici, il principio di proporzionalità impone al pubblico ministero di illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e l’eventuale perimetrazione temporale dei dati. È illegittimo il sequestro che condu ca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici senza previa selezione e senza indicazione dei criteri di selezione.
Il Fatto
La polizia giudiziaria, dopo aver notato l’indagato in atteggiamento sospetto nei pressi dell’abitazione della persona offesa, lo fermava insieme ad altra persona, rinvenendo strumenti atti allo scasso e tre telefoni cellulari. Il pubblico ministero convalidava il sequestro probatorio, ritenendo gli oggetti corpo del reato o cosa pertinente.
Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta dall’indagato, ritenendo il decreto adeguatamente motivato quanto al fumus del reato e alle finalità probatorie, individuate nell’esigenza di accertare caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro. L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e lamentando che i dispositivi non costituivano corpo del reato né cosa pertinente, con violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il provvedimento ablatorio, anche se relativo a cose costituenti corpo di reato, deve recare una motivazione specifica sulla finalità di accertamento perseguita, richiamando le Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e, per le cose pertinenti al reato, le Sezioni Unite n. 5876 del 2004. La motivazione, pur concisa, deve dar conto del reato di cui si ravvisa il fumus, delle ragioni della qualificazione del bene e della finalità probatoria perseguita.
L’onere motivazionale è proporzionato alla natura del collegamento tra bene e reato: sintetico se il nesso è intuitivo, tanto più pregnante quanto più il collegamento è indiretto, come precisato da Sez. III n. 50324 del 2023. La motivazione è funzionale a bilanciare l’interesse generale all’apposizione del vincolo con il sacrificio del diritto del singolo sul bene, tutelato dagli artt. 42 Cost. e art. 1 Prot. n. 1 CEDU, garantendo il controllo di legalità e di concreta idoneità della misura.
Il requisito di proporzionalità contiene in sé quello della residualità: al sequestro può farsi ricorso solo quando allo stesso risultato non si possa pervenire con modalità meno afflittive, onde evitare che la misura assuma carattere inutilmente vessatorio. Sui dispositivi informatici la proporzionalità si pone in termini particolarmente complessi, imponendo la comparazione tra lesione della riservatezza e valenza del fine perseguito, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali (Sez. VI n. 15409 del 2026).
Il decreto deve quindi illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo oppure le informazioni ricercate, i criteri di selezione e la perimetrazione temporale, con restituzione della copia dei dati non rilevanti, come affermato da Sez. VI n. 17677 del 2025. Sono richiamate le pronunce che hanno ritenuto illegittimo il sequestro che conduce all’apprensione indiscriminata di una massa di dati senza previa selezione (Sez. VI n. 6623 del 2020; Sez. VI n. 34265 del 2020) e quello che acquisisce la totalità di messaggi, filmati e fotografie di un telefono cellulare (Sez. VI n. 1286 del 2024).
Nel caso concreto il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il decreto di convalida si è limitato a richiamare il verbale di sequestro, a indicare i reati ipotizzati mediante il rinvio agli artt. 110, 707 e 624-bis cod. pen. e a qualificare genericamente gli oggetti come corpo del reato o cosa pertinente, con finalità probatoria espressa in formule di stile. Non ha chiarito se i telefoni fossero corpo del reato o cosa pertinente, né ha individuato le modalità di selezione del materiale informatico idonee a garantirne l’acquisizione mirata e non eccedente, circoscrivendo l’orizzonte temporale dei dati. La mancanza di motivazione impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di convalida, con restituzione dei cellulari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro