CAM e appalti di manutenzione: obbligo di inserimento nella legge di gara (Cons. Stato n. 10473 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 34 d. lgs. n. 50/2016 impone alla stazione appaltante di inserire nella legge di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi dettati dai decreti ministeriali per le prestazioni riconducibili all’oggetto dell’affidamento. Tale obbligo non può essere eluso deducendo il carattere accessorio della prestazione ambientale rispetto all’oggetto principale: la disciplina dei CAM è funzionalizzata agli obiettivi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e non tollera parcellizzazione né relativizzazione. La collocazione delle attività di efficientamento tra le sole proposte migliorative non esonera l’amministrazione dal conformare la lex specialis ai relativi decreti. L’omissione integra vizio di legittimità della legge di gara e, per l’effetto caducante, travolge i successivi atti della procedura, senza che vi sia luogo ad accertare la spettanza del bene della vita.

Il Fatto

Una ASL indice una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare, degli impianti e delle macchine, con servizio energia e prestazioni integrative. La gara viene aggiudicata a una società; il consorzio secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, deducendo l’inidoneità del contratto di avvalimento per il requisito S.O.A., l’omessa dichiarazione ex art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/2016 da parte di alcuni consiglieri, l’identità dei punteggi attribuiti dai commissari e il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi.

Il TAR respinge il ricorso su tutti i profili, qualificando il riferimento ai CAM nella legge di gara come mero refuso e ritenendo la manutenzione estranea all’ambito del d.m. 7 marzo 2012. Il consorzio appella, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica o per equivalente. La stazione appaltante e l’aggiudicataria resistono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi relativi all’aggiudicazione, richiamando il principio della graduazione dei motivi ad opera della parte (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015). Sul primo motivo applica i canoni esegetici dell’Adunanza plenaria n. 23 del 2016 e di Cons. Stato, sez. V, n. 8711 del 2024: il contratto di avvalimento non deve essere analitico, ma deve indicare in modo specifico ed effettivo risorse e mezzi. La lettura atomistica delle clausole, sostenuta dall’appellante, non regge; l’integrazione aziendale tra ausiliaria e ausiliata, in contesto infragruppo, costituisce valore aggiunto e non modalità sostitutiva del prestito delle risorse.

Il secondo motivo è infondato. Dallo statuto societario emerge che la legale rappresentanza può essere delegata dal Presidente ai consiglieri delegati; i consiglieri, in quanto tali, non sono titolari di detto potere. L’obbligo dichiarativo ex art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/2016 non può essere esteso in via interpretativa, in ossequio alla tassatività delle clausole di esclusione (Cons. Stato, n. 5900 del 2023).

Anche il terzo motivo è respinto: l’identità dei punteggi è una mera illazione, non riscontrata nella documentazione, potendosi ipotizzare una convergenza valutativa conseguente a confronto collegiale.

Il quarto motivo è invece fondato. Preliminarmente il Collegio ritiene ammissibile, ex Ad. plen. n. 4 del 2018, l’impugnazione differita delle clausole in materia di CAM, non incidendo le stesse sulla formulazione dell’offerta. Nel merito, il d.m. 7 marzo 2012 disciplina anche le attività di manutenzione degli impianti relativi ai servizi energetici, di illuminazione e di climatizzazione; il capitolato richiama espressamente gli impianti di climatizzazione e di illuminazione e le attività di efficientamento energetico. Sussiste quindi sovrapposizione almeno parziale tra oggetto della gara e oggetto del decreto.

Il carattere accessorio della prestazione non rileva, per il tenore del terzo comma dell’art. 34 e per il tratto sistematico della disciplina. Il richiamo alle sole proposte migliorative non esonera la stazione appaltante (Cons. Stato, nn. 972/2021, 8773/2022 e 4701/2024). Da qui l’annullamento della legge di gara e, per effetto caducante, degli atti successivi, con riedizione della procedura. La domanda risarcitoria è respinta, non risultando la spettanza dell’aggiudicazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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