Limiti distanziometrici estesi anche alle sale scommesse contro la ludopatia (Cons. Stato n. 10474 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I limiti distanziometrici da luoghi sensibili dettati dalla legislazione regionale a tutela della salute avverso la ludopatia si applicano anche alle sale scommesse e non solo alle sale da gioco con apparecchi. La distinzione tra le due tipologie di attività non è decisiva né discretiva, poiché entrambe sono fonti di rischio di diffusione del gioco d’azzardo patologico. L’art. 16, comma 13, L.R. Calabria n. 9/2018, nel riferirsi a sale da gioco, rivendite di generi di monopolio, sale scommesse e ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, estende il divieto a tutte le attività ivi indicate. Un’interpretazione restrittiva porrebbe seri dubbi di costituzionalità rispetto all’art. 32 Cost., che prevale sul valore dell’art. 41 Cost.

Il Fatto

Il titolare di una società operante nel settore dei giochi e delle scommesse ha presentato alla Questura istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. n. 773/1931 per l’installazione di una sala scommesse. L’amministrazione ha comunicato motivi ostativi, rilevando che l’immobile destinato alla raccolta delle scommesse non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili imposte dalla L.R. Calabria n. 9/2018: risultava posto a breve distanza da una scuola elementare e da un edificio di culto. Il contraddittorio non ha modificato l’esito.

Con provvedimento successivo la Questura ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, sostenendo che il divieto regionale riguardasse soltanto gli apparecchi con vincita in denaro. Il TAR ha respinto il ricorso. È stato proposto appello, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 16 L.R. n. 9/2018.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il modello del gioco pubblico, fondato sulla riserva statale e sulla concessione di servizio, e distingue le scommesse dagli apparecchi da intrattenimento. Ribadisce lo schema delle competenze: allo Stato la legislazione sui giochi leciti, alle Regioni la disciplina delle distanze dai luoghi sensibili, ai Comuni l’integrazione regolamentare.

La Corte richiama Sez. V n. 7099 del 12 agosto 2024, che ha chiarito come la distinzione tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporti l’inapplicabilità dei limiti alle seconde. Viene richiamata anche la sentenza n. 5327 del 16 dicembre 2016, secondo cui l’attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco ai fini della tutela della salute.

Le norme regionali vanno interpretate in senso logico e sistematico: malgrado le espressioni letterali impiegate, esse si riferiscono a entrambe le attività, fonti entrambe di rischi di diffusione della ludopatia. L’argomento dell’appellante fondato sull’ubi lex voluit dixit non persuade, poiché l’art. 16, comma 13, menziona espressamente le sale scommesse.

La Sezione segnala che un’interpretazione restrittiva porrebbe seri dubbi di costituzionalità, per l’apparente contrasto con la legislazione nazionale e con l’art. 32 Cost.. Il diritto alla salute prevale sul valore dell’art. 41 Cost., poiché le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana. Viene richiamato anche il precedente Sez. III n. 2579 del 26 marzo 2021.

Da ultimo la Corte richiama la propria sentenza n. 2786 del 21 marzo 2024, che ha condiviso l’assimilazione delle attività di raccolta scommesse alle sale gioco. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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