Bando sportivo, improcedibile il ricorso avverso i criteri senza impugnare la graduatoria (TAR Veneto n. 484 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso deve permanere, in termini di attualità e concretezza, fino al momento della decisione. Chi impugni le clausole di un bando non è dispensato dall’onere di impugnare l’atto conclusivo del procedimento quando la clausola contestata non costituisca requisito di ammissione, ma parametro di valutazione: in tal caso il provvedimento finale cristallizza la posizione giuridica del partecipante ed è l’unico atto idoneo a produrre l’utilità sostanziale richiesta. Ove tale atto non sia impugnato e divenga inoppugnabile, l’eventuale annullamento degli atti prodromici è privo di utilità concreta e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Un’associazione sportiva impugna la deliberazione con cui la Giunta comunale ha approvato i criteri e il bando per la concessione di contributi alle associazioni sportive per l’anno 2024. Il sistema di punteggio su base centenaria attribuisce fino a 40 punti al parametro della percentuale di soci residenti nel Comune e fissa in 60 punti la soglia minima di accesso.

La ricorrente deduce l’illogicità del peso assegnato alla residenzialità dei soci, la trasformazione del criterio premiale in requisito escludente di fatto e lo sviamento di potere, con violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse, la mancata integrazione del contraddittorio e la genericità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e va misurato sull’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile che il ricorrente può conseguire dall’accoglimento della domanda.

La ricorrente invoca il principio secondo cui, dinanzi a una clausola immediatamente escludente, la partecipazione alla gara e l’impugnazione degli esiti sono un inutile adempimento formale. Il Collegio ritiene però che quel principio non si applichi: il criterio contestato, cioè la percentuale di soci residenti, non è un requisito di ammissione, ma un elemento di valutazione inserito in una più ampia griglia di criteri.

La prova è nel comportamento tenuto: la ricorrente ha partecipato al bando, è stata valutata e ha conseguito 51,64 punti, insufficienti rispetto alla soglia di 60. La clausola, quindi, non precludeva in radice la partecipazione, diversamente da quanto accadrebbe in presenza di un requisito di ammissione non posseduto.

Nei procedimenti a struttura articolata, l’Amministrazione adotta prima l’atto generale di regolazione e poi, all’esito dell’istruttoria, il provvedimento conclusivo. È quest’ultimo a definire in modo immediato e diretto la posizione del singolo partecipante, cristallizzando l’utilità sostanziale invocabile in giudizio.

Nella specie la graduatoria definitiva non è stata impugnata e si è consolidata, divenendo inoppugnabile. Anche accogliendo il ricorso, l’annullamento della delibera non recherebbe alcuna utilità: la graduatoria continuerebbe a spiegare i suoi effetti, mantenendo l’associazione fuori dall’elenco dei beneficiari. L’accoglimento dell’eccezione assorbe ogni ulteriore questione processuale e le censure di merito. Segue la condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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