Localizzazione impianti e prova di resistenza negli appalti di gestione rifiuti (TAR Marche n. 46 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione nel bando di gara di un quid premiale legato alla distanza chilometrica tra punto di raccolta dei rifiuti e impianto di trattamento di destinazione, in quanto espressione dei principi di prossimità e autosufficienza di cui all’art. 182-bis d.lgs. n. 152/2006, volti a ridurre i movimenti dei rifiuti e il relativo impatto ambientale. Le scelte della stazione appaltante in ordine ai criteri di valutazione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali o sproporzionate. La censura che investa l’applicazione di un criterio da parte della commissione è inammissibile per difetto di interesse quando, anche accogliendola, il ricorrente non sopravanzerebbe l’aggiudicatario in virtù della prova di resistenza. Sono inammissibili, per difetto di specificità e di lesività, i motivi aggiunti che impugnino note organizzative e transitorie relative all’esecuzione del servizio, non incidenti sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione n. 155 del 29.08.2024 con cui l’ATO 2 Ancona aveva aggiudicato definitivamente il Lotto 2, del valore di oltre dodici milioni di euro, per il recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense. La ricorrente contestava i criteri del disciplinare di gara, in particolare il criterio “T.1.a.” sulla localizzazione dell’impianto di recupero, ritenuto fonte di protezionismo territoriale e lesivo dei principi di concorrenza e libera circolazione dei rifiuti.

Con motivi aggiunti la ricorrente gravava poi le note con cui la stazione appaltante aveva deciso di non utilizzare il centro di trasferenza indicato nell’offerta dell’aggiudicataria e di conferire direttamente presso altro impianto, chiedendo l’inefficacia della consegna d’urgenza e del contratto, nonché, in subordine, l’aggiudicazione e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il tema dell’interesse al ricorso. La tesi della ricorrente, secondo cui la prova di resistenza non rileverebbe perché sarebbe stato chiesto l’annullamento integrale della procedura, non convince. La domanda era limitata alla caducazione del solo Lotto 2, con salvezza degli altri lotti, uno dei quali aggiudicato proprio alla ricorrente sulla base di criteri identici. Inoltre, nei motivi aggiunti era stata espressamente chiesta, in via subordinata, l’aggiudicazione e il subentro, con ciò ammettendo la rilevanza del confronto tra punteggi.

Il calcolo prospettato dalla ricorrente, consistente nel sottrarre i 33 punti del criterio sulla localizzazione ovvero i 30 punti dei criteri su trasferenza e mezzi ecologici, non è condivisibile: esso postula la sostituzione della valutazione del giudice a quella latamente discrezionale della stazione appaltante e al giudizio tecnico della commissione, senza che siano evidenziate manifeste irrazionalità o travisamenti. Il Tribunale segnala inoltre il contrasto con il divieto del venire contra factum proprium, per aver contestato solo per il Lotto 2 criteri applicati anche al lotto aggiudicato alla ricorrente.

Superati i dubbi di ammissibilità in virtù dell’infondatezza nel merito, il Collegio esamina il primo motivo. I 33 punti del criterio “T.1.a.” non determinano di per sé protezionismo territoriale, potendo essere sopravanzati dalla somma del criterio sull’impianto esterno entro 100 km e di quello sui centri di trasferenza. Non è irragionevole premiare la vicinanza territoriale, in linea con i principi di prossimità e autosufficienza e con il richiamo a TAR Bolzano n. 166 del 2019. Il secondo e il terzo motivo investono scelte discrezionali nella distribuzione dei punteggi, sindacabili solo se ictu oculi irragionevoli, come ribadito sulla scorta di Cons. Stato n. 6006 del 2018 e n. 8359 del 2020. Non sussiste la dedotta contraddizione tra premialità per la localizzazione e per i centri di trasferenza, poiché il bando distingue i trasbordi tra mezzi di diversa capacità dalla necessità di trasferenza.

Il quarto motivo, relativo ai 5 punti del criterio “T.1.c.”, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: anche sottraendo detti punti all’aggiudicataria, la ricorrente non la sopravanzerebbe. Quanto ai motivi aggiunti, le note impugnate riguardano l’esecuzione del servizio e la consegna in via d’urgenza, senza critiche specifiche alla relativa legittimità, in violazione dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm.. Esse sono espressione della pubblica funzione istituzionale dell’ATO e non ledono la ricorrente, poiché i punteggi sono stati attribuiti per l’esistenza della potenzialità, non per il suo utilizzo. Il ricorso è respinto, i motivi aggiunti inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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