Revoca del contributo pubblico per inadempimento e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 45 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’ente gestore di un contributo pubblico riduce l’importo liquidato sul rilievo che le spese rendicontate dal beneficiario non sono riconducibili alla disciplina regolatrice del contributo, la controversia non investe l’esercizio di un potere autoritativo, ma accerta se il beneficiario abbia o meno adempiuto agli obblighi assunti. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario, restando estranea alla giurisdizione amministrativa. La verifica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa secondo il Vademecum allegato alla lex specialis costituisce accertamento di un inadempimento contrattuale, non sindacato di legittimità dell’atto amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, capofila di un’associazione temporanea costituita con un dipartimento universitario, otteneva da Sardegna Ricerche un contributo nell’ambito dell’Asse prioritario POR FESR 2014-2020 per un progetto di ricerca su algoritmi di analisi di immagini di microscopia digitale.

Dopo la liquidazione del primo stato di avanzamento, l’ente gestore riconosceva indebitamente alcune voci di spesa e, in sede di verifica, escludeva dal contributo compensi corrisposti a soci e amministratori della società, il superminimo riconosciuto a un dirigente e le spese di due collaboratori per asserita violazione del principio di territorialità. Il saldo veniva così ridotto e la società impugnava davanti al TAR la determinazione conclusiva e le previsioni del Vademecum ritenute ostative al rimborso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione. La questione non attiene alla legittimità di un atto autoritativo, ma alla qualificazione della condotta della beneficiaria rispetto agli obblighi assunti con l’accesso al contributo.

La riduzione dell’importo deriva infatti dal giudizio di non riconducibilità delle spese rendicontate alla disciplina regolatrice, con particolare riguardo ai compensi dei collaboratori. Sardegna Ricerche ha sostanzialmente qualificato la ricorrente come inadempiente rispetto alle previsioni del bando e del Vademecum.

Tale accertamento rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 25213 del 2020 e n. 11587 del 2019, oltre a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 2014 e alle pronunce Sez. V n. 4730 del 2022, Sez. II n. 2609 del 2021 e Sez. VI n. 621 del 2021.

Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale civile di Cagliari, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e agli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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