Improcedibile il ricorso del candidato che ha vinto altra procedura concorsuale (TAR Calabria n. 1360 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura concorsuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari di aver vinto altra procedura concorsuale e di non avere più interesse alla decisione. La sopravvenuta caducazione dell’interesse alla pronuncia di merito, per effetto del conseguimento aliunde del bene della vita, determina l’improcedibilità del gravame. In tale evenienza la compensazione delle spese di lite trova giustificazione nell’esito complessivo del giudizio, non essendovi soccombenza sostanziale accertata.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Università della Calabria per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, a tempo indeterminato. Non ammessa alla graduatoria dei vincitori, ha impugnato l’esito della propria prova orale, l’elenco dei candidati che l’hanno superata, gli atti di recepimento dei lavori della commissione e il bando nella parte relativa ai criteri di valutazione. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al decreto di approvazione degli atti e chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante inserimento nella graduatoria dei vincitori o altra misura idonea.

In vista dell’udienza di trattazione nel merito, la ricorrente ha dichiarato che, avendo vinto altra procedura concorsuale, non aveva più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente prima dell’udienza pubblica. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito costituisce evento sopravvenuto che incide sull’interesse a ricorrere, inteso come condizione dell’azione.

Nel caso di specie, la vincita di una distinta procedura concorsuale ha realizzato l’interesse sostanziale perseguito, rendendo priva di utilità la decisione sull’annullamento degli atti impugnati. L’improcedibilità consegue allora alla sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio, coerentemente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione dell’esito del giudizio. La pronuncia si limita al profilo processuale, senza scrutinio nel merito dei motivi articolati avverso la valutazione della prova orale e i criteri del bando.

Ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *