Criterio del costo storico e programmazione socio-sanitaria: legittimi gli indirizzi regionali (TAR Lombardia n. 543 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio del costo storico per l’assegnazione delle quote di budget alle strutture sociosanitarie accreditate non è illegittimo. La transizione da un assetto statico a uno di segno competitivo deve avvenire secondo il principio di gradualità, sacrificando solo progressivamente le aspettative degli operatori già contrattualizzati. Il mancato incremento dei posti contrattualizzati non costituisce ex se indizio di illegittimità della programmazione regionale, non sussistendo alcuna correlazione automatica tra corretta attività programmatoria e aumento delle contrattualizzazioni. Il contributo una tantum riconosciuto alle strutture contrattualizzate non viola l’art. 3 Cost., in presenza di una pluralità e differente tipologia di misure di sostegno.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una residenza sanitaria per anziani accreditata per 144 posti letto, non interamente contrattualizzata. Ha impugnato la delibera di Giunta regionale n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 e i relativi Allegati 14, 14-sub c) e 14-sub h), oltre alla delibera n. XI/3782 del 3 novembre 2020 e al relativo Allegato 2. Lamenta che la Regione, applicando il criterio del costo storico, non abbia consentito a tutti gli operatori accreditati di accedere alle risorse del Fondo Sanitario Regionale. Per sette anni la società non avrebbe potuto contrattualizzare posti aggiuntivi, salvo un posto di CDI.
La ricorrente ha articolato cinque motivi: illegittimità del criterio del costo storico; carenza di programmazione dell’offerta; illegittimità derivata dalla delibera n. 3782/2020 sul meccanismo tariffario Covid; illegittimità derivata dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 144/2022 con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale; violazione della disciplina nazionale sull’accesso dei visitatori alle RSA. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 9512 del 27.11.2024, che ha riconosciuto la legittimità degli indirizzi di programmazione ispirati a una logica mista: conservativa per la quota di mercato delle strutture già contrattualizzate, evolutiva per l’immissione di nuovi posti. La riduzione del budget agli erogatori, finalizzata a costituire una riserva per i soli accreditati, determinerebbe un vulnus per gli operatori che hanno compiuto investimenti e contratto obbligazioni, con ricadute sulla retta assistenziale e sull’utenza.
Il Consiglio di Stato ha inquadrato il modus procedendi regionale nel principio di gradualità. Il passaggio da un assetto statico a uno competitivo non può avvenire ex abrupto. L’attuale assetto contrattuale è frutto di un’analisi critica delle quote storiche, ritenute rispondenti al fabbisogno territoriale. Il fatto che il budget assegnato sia interamente assorbito dalla produzione consente di escludere aree di inefficienza produttiva e l’esigenza di interventi correttivi.
Quanto alla pretesa di piena affermazione dei principi concorrenziali, il giudice d’appello ha osservato che l’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 prevede procedure selettive, ma il termine di adeguamento delle regioni è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dall’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 215/2023. La Regione ha quindi legittimamente applicato in modo progressivo il principio concorrenziale in un’annualità in cui non era ancora immediatamente precettivo.
Sulla scorta di tali argomenti il primo e il secondo motivo sono respinti. Il mancato aumento dei posti non assurge ex se a motivo di illegittimità, non sussistendo correlazione automatica tra programmazione e incremento delle contrattualizzazioni (Cons. Stato n. 5295/2021); la censura è inoltre smentita dalla delibera n. 6387 del 16.5.2022, con cui la ricorrente ha ottenuto la contrattualizzazione di ulteriori 18 posti letto di RSA.
Il terzo motivo è inammissibile perché tardivo: gli atti impugnati introducono un sistema tariffario meramente attuativo di criteri risalenti alla delibera n. 3782/2020. Il quarto motivo è respinto: la misura caro energia non viola l’art. 3 Cost. per la pluralità delle misure di sostegno, e difetta l’interesse non potendo la ricorrente trarre vantaggio dall’annullamento. Il quinto motivo è improcedibile per sopravvenuta inefficacia delle prescrizioni Covid riferite al solo anno 2022. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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