Revocazione per documento decisivo solo se preesistente al giudicato (Cons. Stato n. 2082 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione straordinaria di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è ammessa soltanto quando dopo la sentenza siano stati trovati documenti decisivi preesistenti al giudicato, che la parte non abbia potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Non è configurabile quando la parte invochi una sentenza sopravvenuta o un fatto nuovo non introdotto nel giudizio di merito. Il giudicato civile formatosi successivamente, che qualifichi il rapporto in senso difforme, non integra il presupposto revocatorio e resta autonomo rispetto all’accertamento compiuto dal giudice amministrativo. Il ricorso che su tale base si fondi è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3946 del 2021, che aveva respinto l’appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania – Salerno n. 1477 del 2014. In primo grado era stato rigettato il ricorso per l’annullamento di un’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune a una cooperativa per la manutenzione straordinaria di un immobile, con realizzazione di un muro di contenimento e di muri di recinzione.
La ricorrente aveva dedotto il difetto di legittimazione della cooperativa, ormai non più proprietaria dell’area dopo l’assegnazione degli alloggi. A sostegno della revocazione ha invocato il giudicato formatosi su una sentenza della Corte di Appello, resa a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato nulle le delibere adottate dalla cooperativa dopo l’assegnazione. Da qui l’iniziativa davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto dell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che richiede il rinvenimento, dopo la sentenza, di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5596.
Da tale orientamento discende che la revocazione straordinaria è ammissibile solo in presenza di documenti preesistenti al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non è invece configurabile quando il rimedio si fondi su documenti sopravvenuti o su fatti nuovi non introdotti nel giudizio di merito.
Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato alcun documento preesistente, ma una sentenza successiva. La relativa ipotesi revocatoria non è pertanto integrata, e ciò già basta a fondare l’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio ha comunque svolto un’ulteriore considerazione. La sentenza della Corte di Appello invocata non è decisiva rispetto alla valutazione espressa dal Consiglio di Stato, perché il percorso argomentativo della sentenza revocanda in tema di legittimazione della cooperativa è autonomo e indipendente rispetto a quello del giudice civile.
Infine, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 2025 ha confermato un’ulteriore sentenza della Corte di Appello, riconoscendo la legittimazione della cooperativa. Il giudicato sul fatto che, alla data considerata, non si fosse ancora costituito il condominio ordinario opera sulla qualificazione del rapporto ed ha efficacia preclusiva rispetto all’accertamento invocato in giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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