Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 612 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo a efficacia temporalmente limitata diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora gli effetti dell’atto siano nel frattempo spirati. L’improcedibilità non opera se il ricorrente abbia azionato la domanda risarcitoria per equivalente monetario ovvero dichiarato un interesse ai fini risarcitori, nel qual caso il giudice è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. In assenza di tale domanda, l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe produrre alcuna utilità pratica per il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino ecuadoriano, impugnava il provvedimento con cui la Questura di Genova gli aveva vietato, per la durata di due anni, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di intrattenimento nel Comune di Genova, ai sensi dell’art. 13-bis della legge n. 48/2017. Avverso il provvedimento deduceva un unico motivo, articolato in violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, contestando l’insussistenza di una serie recente di comportamenti antisociali e la genericità e sproporzionalità del divieto.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che gli effetti del provvedimento impugnato erano ormai decorsi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato, emesso in data 02.11.2022 e notificato in pari data, aveva efficacia per anni due, con scadenza al 02/11/2024. L’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe più produrre alcuna utilità pratica per il ricorrente, essendo gli effetti del provvedimento ormai spirati.
La decisione richiama il disposto dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui, quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori. Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022. Nel caso di specie, il ricorrente non ha azionato la domanda risarcitoria per equivalente monetario né ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori, condizione che avrebbe imposto al giudice di accertare l’illegittimità del provvedimento.
Il Collegio ha inoltre richiamato il difetto della condizione dell’azione dell’interesse ad causam, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., nonché i precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3658/2017 e Sezione V, n. 4191/2018. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, le spese processuali sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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