Revoca nulla osta: termine agosto lesivo del contraddittorio (TAR Campania n. 4808 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingresso di lavoratori stranieri, la revoca del nulla osta all’ingresso, pur rientrando nell’ambito dei poteri di autotutela dell’amministrazione, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, nonché delle garanzie partecipative del contraddittorio procedimentale. È conseguentemente illegittimo il provvedimento di revoca adottato all’esito di un preavviso che assegni un termine incongruo per il riscontro, specie se coincidente con il periodo di chiusura feriale degli uffici dell’azienda interessata, dovendosi ritenere violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e leso il diritto di difesa in sede procedimentale.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo e un lavoratore straniero impugnavano il decreto con cui la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato nel 2023, dopo la presentazione della documentazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’amministrazione contestava l’incompletezza dell’asseverazione e, non avendo ricevuto riscontro al preavviso di revoca entro dieci giorni, adottava il provvedimento espulsivo nel mese di agosto, quando gli uffici dell’azienda erano chiusi per ferie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Il collegio ha evidenziato che la Prefettura, dopo aver concesso il nulla osta nel 2023, aveva richiesto il riscontro al preavviso di revoca in un lasso di tempo assai ristretto e in un periodo dell’anno in cui l’attività produttiva dell’azienda era sospesa per la chiusura feriale.
La decisione valorizza la circostanza che l’amministrazione disponesse già di elementi rilevanti ai fini della positiva determinazione, quali la solidità dell’impresa, il numero di dipendenti e la regolarità contributiva, e che l’asseverazione contestata era stata ritenuta idonea per altri lavoratori della medesima società. In tale contesto, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e concedere un termine adeguato per le integrazioni documentali, piuttosto che procedere immediatamente alla revoca.
Il tribunale ha quindi affermato che il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria, in quanto adottato senza una compiuta valutazione degli elementi già presenti nel fascicolo e senza garantire un effettivo contraddittorio con gli interessati. La conseguenza è l’annullamento del decreto di revoca e l’obbligo per l’amministrazione di riaprire il procedimento, procedendo agli approfondimenti in contraddittorio con le parti.
La pronuncia conferma che l’esercizio del potere di autotutela in materia di immigrazione non può tradursi in un sacrificio sproporzionato delle prerogative difensive del privato, dovendo l’amministrazione bilanciare l’interesse pubblico al controllo dei flussi con le esigenze di tutela dell’affidamento e della continuità lavorativa del datore di lavoro.
Nota della Redazione
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