Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 740 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale accertativo del credito è vincolante quanto all’an debeatur, mentre l’esatto ammontare del capitale residuo e degli interessi va verificato secondo il titolo e la legge. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’Amministrazione va dichiarata inottemperante e va assegnato termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza. Quel titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma complessiva di euro 885,96 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata durante il periodo di precariato per supplenze.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’Amministrazione non aveva però soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio sviluppa un passaggio centrale sul riparto tra accertamento e esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui una precisazione rilevante sul piano operativo. L’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. La relativa misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso, inoltre, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La norma riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente. Il Collegio assegna un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti, fermo restando che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ. Sono dovuti anche gli accessori maturati successivamente e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione, con richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. All’attività commissariale non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese