Intervento sostitutivo e improcedibilità: l’istruttoria cautelare del TAR per il riesame della domanda di PII (TAR Lombardia n. 620 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione procedente quando emergano profili di possibile illegittimità del provvedimento di chiusura del procedimento per improcedibilità, dovuti alla mancata valutazione di produzioni documentali tempestivamente presentate dall’interessato. Tale evenienza si configura, in particolare, allorché l’ente locale, nel riscontrare la richiesta istruttoria della Provincia in sede di intervento sostitutivo, abbia affermato che una richiesta di documentazione integrativa non ha avuto riscontro, senza considerare una successiva produzione documentale dell’istante, e non risulti l’adozione di alcun provvedimento formale di archiviazione della domanda originaria o di quella volta al ripristino del procedimento. In tali circostanze, il giudice ritiene necessario acquisire una documentata relazione per verificare la legittimità dell’improcedibilità e delle determinazioni assunte.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia aveva dichiarato la chiusura del procedimento di intervento sostitutivo per improcedibilità, nonché la successiva nota di mero richiamo. La vicenda trae origine dalla domanda di ripristino del programma integrato di intervento formalmente avanzata dalla società al Comune nel 2025, mai istruita né definita con provvedimento espresso, e da una precedente proposta di PII risalente, sulla quale l’ente locale aveva richiesto documentazione integrativa. In via subordinata, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune sulla domanda di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio prima di pronunciarsi sulla sospensione. Il Collegio ha, infatti, rilevato profili di criticità nella ricostruzione dei fatti operata dall’amministrazione comunale nella nota inviata alla Provincia. In particolare, è stato evidenziato come il Comune abbia affermato che la richiesta di documentazione integrativa “non ha mai avuto riscontro”, senza tuttavia considerare la produzione documentale successivamente inviata dall’interessata, che risulterebbe dagli atti del ricorso. Tale circostanza appare dirimente ai fini della valutazione della legittimità della dichiarata improcedibilità.
Sotto un distinto profilo, il Tribunale ha rilevato come non risulti l’adozione di provvedimenti formali di archiviazione né della proposta di programma integrato di intervento del 2022 né della domanda di ripristino del PII del 2025. Tale circostanza appare in contrasto con il principio per cui l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, senza poter lasciare indefinite situazioni giuridiche di interesse del privato.
Alla luce di tali rilievi, il giudice ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comune, assegnando un termine per la trasmissione di una documentata relazione sui fatti di causa. L’ente è chiamato a chiarire le ragioni della mancata considerazione della produzione documentale e a riferire in ordine all’esistenza di eventuali atti di archiviazione. Il procedimento cautelare è stato conseguentemente rinviato per il prosieguo, riservandosi il Collegio ogni decisione all’esito degli accertamenti richiesti. La natura ordinatoria dell’incombente e la sua adozione nella fase cautelare testimoniano l’attenzione del giudice a verificare la sussistenza dei presupposti per la misura richiesta, in una prospettiva di effettività della tutela.
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Nota della Redazione
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