Rinuncia agli atti e accettazione della controparte: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 18 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio, formulata dal difensore munito dei relativi poteri e ritualmente notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo ove segua l’accettazione della parte resistente, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c.. L’accettazione della controparte è condizione di efficacia della rinuncia, sicché la declaratoria di estinzione presuppone la regolarità del duplice atto. Sull’estinzione non si dà luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute secondo il regime dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c.. La verifica del giudice è circoscritta alla regolarità formale degli atti, restando assorbite le domande e le eccezioni delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente con inquadramento di operatore socio sanitario presso una struttura residenziale, ha chiesto al giudice contabile l’accertamento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci che svolgono lavori gravosi, con condanna dell’istituto previdenziale alla corresponsione del trattamento dalla data indicata, oltre accessori. La domanda era stata respinta dall’INPS sull’assunto che l’inquadramento contrattuale corrispondesse a un codice statistico non contemplato dal d.P.C.m. n. 87/2017, che richiama la sola figura dell’operatore socio assistenziale.
Il ricorso era stato in precedenza proposto davanti al giudice del lavoro, che con sentenza del Tribunale di Verona aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Instauratosi il giudizio pensionistico, l’istituto si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per la perdurante attività lavorativa del ricorrente, nel merito la mancata inclusione della mansione tra i lavori gravosi e, in via subordinata, la decorrenza del trattamento dalla cessazione dell’attività; sulla domanda risarcitoria ha eccepito la carenza di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, dopo l’anticipazione dell’udienza e un rinvio, il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio, debitamente notificata all’istituto, che ha depositato la relativa accettazione. All’udienza nessuno è comparso. La Corte ha quindi esaminato esclusivamente la regolarità degli atti di rinuncia e di accettazione.
Il giudice contabile ha verificato che la rinuncia provenisse dal difensore munito dei relativi poteri e che fosse stata notificata alla parte resistente, e che a essa fosse seguita l’accettazione della controparte. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c..
Quanto alle spese, la Corte ha escluso che si dia luogo a provvedere: le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo il regime dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., come richiamato nel dispositivo. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra domanda ed eccezione, comprese quelle relative alla spettanza del trattamento pensionistico e alla domanda risarcitoria.
Il provvedimento si risolve dunque in una pronuncia di rito: la rinuncia accettata chiude il giudizio senza alcun accertamento sul merito della pretesa pensionistica, che resta integralmente estranea alla decisione.
Nota della Redazione
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