Cumulo di azioni e prevalenza del rito ordinario su quello dell’accesso (TAR Puglia n. 1093 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cumulo di domande connesse la cui trattazione è assoggettata a riti diversi, prevale sempre il rito ordinario, allo scopo di assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il principio, espressamente codificato dall’art. 32 cod. proc. amm., opera anche quando una delle domande cumulate sia l’istanza di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., destinata a essere decisa con rito camerale. La sopravvenuta cessata materia del contendere sulla sola azione ostensiva non travolge l’impugnativa del provvedimento amministrativo, che prosegue nelle forme del rito ordinario. Il giudice amministrativo, preso atto del soddisfacimento dell’interesse conoscitivo, dichiara la cessazione parziale ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dispone la conversione del rito.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente in area limitrofa un’attività industriale nel settore alimentare, ha impugnato davanti al TAR Puglia l’autorizzazione unica rilasciata dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 15 d.l. n. 162/2023 e dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Il titolo abilitativo assentiva la nuova costruzione di un capannone industriale in variante urbanistica nel territorio di un comune pugliese.
Unitamente all’annullamento, la ricorrente ha proposto istanza incidentale ex art. 116 cod. proc. amm., essendo rimaste inevase le plurime richieste di accesso ai documenti del procedimento. Solo in data 9 giugno 2026 l’Amministrazione, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato integralmente la documentazione richiesta. Da ciò la società ha tratto la richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere sulla sola fase relativa all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende innanzitutto atto del sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse conoscitivo. L’Amministrazione ha depositato quanto richiesto e la ricorrente ha conseguentemente limitato la propria istanza alla declaratoria di cessata materia del contendere sulla fase processuale ex art. 116 cod. proc. amm..
Su tale domanda il Tribunale pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione parziale della materia del contendere in ordine all’azione ostensiva.
Resta da definire il destino dell’azione impugnatoria intesa all’annullamento dell’autorizzazione unica ZES. Qui il Collegio richiama l’art. 32 cod. proc. amm., a mente del quale, in caso di cumulo di domande connesse la cui trattazione è assoggettata a riti diversi, prevale sempre quello ordinario.
La regola processuale risponde a una finalità precisa: assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il giudizio deve pertanto proseguire, previo mutamento del rito. Il Tribunale dispone la prosecuzione nelle forme del rito ordinario mediante conversione del rito camerale.
La pronuncia resta così non definitiva: la cessazione riguarda il solo accesso, mentre l’impugnativa del titolo abilitativo prosegue secondo il rito ordinario. Le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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