Cumulo alla rinfusa inapplicabile alle reti di imprese prive di struttura autonoma (Cons. Stato n. 8289 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo alla rinfusa costituisce un istituto di carattere eccezionale, espressione di un avvalimento ex lege inscindibilmente connesso alla sola figura del consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36 del 2023. Esso non è applicabile alle aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete, in assenza di una previsione espressa che lo consenta. L’equiparazione tra rete e consorzio stabile disposta dall’art. 68, comma 20, d.lgs. n. 36 del 2023 è circoscritta ai soli fini della qualificazione SOA e non si estende alla qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’attribuzione della qualifica di consorzio stabile presuppone la presenza della comune struttura di impresa, intesa come azienda consortile idonea a eseguire in proprio le prestazioni, e il requisito teleologico. Una rete priva di dipendenti e di autonoma organizzazione non è equiparabile a un consorzio stabile.
Il Fatto
Anas s.p.a. indiceva una gara per un accordo quadro triennale di lavori di manutenzione, articolata in diciotto lotti. Per il lotto dell’Emilia-Romagna partecipavano due soli concorrenti: il raggruppamento facente capo alla prima classificata e il RTI con mandataria Grenti s.p.a. All’esito della verifica di anomalia il raggruppamento primo in graduatoria veniva escluso e la gara era aggiudicata alla Grenti.
Il raggruppamento escluso ricorreva al TAR Emilia-Romagna, che accoglieva in parte il ricorso principale e respingeva quello incidentale. La Grenti proponeva appello, censurando tra l’altro l’ammissione della mandante Rete Costruttori Bologna, la quale aveva indicato quale esecutrice per la categoria OS18-A un’impresa retista priva della relativa qualificazione e del personale inquadrato nel CCNL di categoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il terzo motivo, relativo al ricorso al cumulo alla rinfusa per la qualificazione della mandante. Il primo giudice aveva ritenuto la rete assimilabile a un consorzio stabile e aveva applicato il meccanismo del cumulo, non senza riconoscere le perplessità della soluzione quando a eseguire sia una specifica consorziata.
Il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina delle reti di imprese, distinguendo reti a rilevanza interna ed esterna e, tra queste, reti-contratto e reti-soggetto. Rileva poi come l’art. 65, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2023 ammetta le aggregazioni tra imprese retiste alle procedure di affidamento e come l’art. 68, comma 20 estenda ad esse, in quanto compatibile, la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari.
Il passaggio decisivo riguarda l’interpretazione dell’equiparazione contenuta nella seconda parte della norma. Il testo precisa che le reti, ove abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, «sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA». La precisazione circoscrive la portata dell’equiparazione ai soli presupposti per ottenere l’attestazione, senza estenderla alla qualificazione per la gara e senza alcun riferimento al cumulo alla rinfusa.
Richiamando il precedente della Sezione n. 1985 dell’11 marzo 2025, la decisione ribadisce che il cumulo rappresenta un avvalimento ex lege operante in senso bidirezionale e inscindibilmente legato all’organizzazione d’impresa collettiva del consorzio stabile. In mancanza di una previsione formale ad hoc, l’istituto non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
Il Collegio aggiunge una considerazione autonoma: la Rete Costruttori Bologna non poteva comunque essere equiparata a un consorzio stabile, per carenza del presupposto dell’autonoma organizzazione di impresa. La sua procuratrice aveva dichiarato l’assenza di dipendenti e dagli atti non risultava una struttura autosufficiente ai fini dell’esecuzione. Difetta quindi la comune struttura di impresa, elemento indefettibile secondo l’orientamento richiamato dalla Adunanza plenaria n. 5 del 2021.
L’accoglimento del motivo, di carattere assorbente, determina la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso originario, con improcedibilità dei motivi di appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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