Contratto di rete e gestione di attività demaniali (Cons. Stato n. 3308 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’atto amministrativo si opera in base al contenuto effettivo e agli effetti prodotti, non al nomen juris adottato dall’amministrazione: il provvedimento che, pur evocando la revoca in autotutela, faccia cessare un rapporto concessorio per inadempimenti contestati costituisce atto di decadenza. Il contratto di rete, nella forma della rete-contratto, non elide l’alterità soggettiva tra concessionario e retista. Ne consegue che l’affidamento a un terzo della gestione di attività secondarie su area demaniale marittima esige la preventiva autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., a prescindere dal titolo privatistico adottato. L’invito a rimuovere le cause della decadenza previsto dalla normativa regionale non è esigibile per inadempimenti a esecuzione istantanea, già consumatisi e oggettivamente insanabili.

Il Fatto

La ditta appellata era titolare di una concessione demaniale marittima su un’area di 800 mq sull’arenile del comune di Catanzaro, destinata alla collocazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Il titolo scadeva il 31 dicembre 2023. La concessionaria chiedeva il rinnovo e, nelle more, il rilascio di una concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Il Comune autorizzava il titolo provvisorio con determinazione n. 1510 del 23 maggio 2024, differendone l’efficacia al perfezionamento della regolarizzazione dell’imposta di registro, avvenuto nel maggio 2024. A seguito di un sopralluogo del 24 maggio 2024, contestava alla ditta l’affidamento della gestione del bar a un terzo legato da contratto di rete senza autorizzazione, nonché lo svolgimento di un evento musicale privo delle prescritte autorizzazioni. Con determinazione del 19 luglio 2024 respingeva l’istanza di rinnovo e revocava in autotutela il titolo provvisorio. Il TAR Calabria accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento; il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto ammissibile l’appello, perché le censure investono puntualmente i due specifici fatti sui quali poggia la sentenza gravata, così soddisfacendo l’onere di specificità imposto dall’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Passa poi alla qualificazione dell’atto impugnato, richiamando il criterio consolidato secondo cui rilevano il contenuto effettivo e gli effetti concreti, non la denominazione formale (richiamata Cons. St., sez. IV, n. 1718 del 2017).

Il provvedimento, pur evocando la revoca in autotutela, produce l’effetto di far cessare un rapporto concessorio per violazioni contestate: va quindi qualificato come atto di decadenza. La Corte accerta che il titolo provvisorio era pienamente efficace già dal giugno 2024, essendo incontestato il perfezionamento della regolarizzazione nel maggio precedente; il provvedimento di luglio ha dunque inciso su un rapporto in essere.

Nel merito, il Collegio ritiene legittimo e proporzionato il provvedimento. Quanto alla prima violazione, il contratto di rete è ricondotto allo schema del contratto plurilaterale con comunione di scopo, introdotto dal d.l. n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009. Nella specie risultava stipulata una rete-contratto, priva di soggettività giuridica, che non ha eliso l’alterità soggettiva degli operatori. La scelta imprenditoriale di esternalizzare la gestione di attività secondarie imponeva la preventiva autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., non richiesta.

Anche la seconda violazione è confermata: la SCIA in atti riguardava solo l’avvio dell’attività di somministrazione e non conteneva alcun riferimento all’evento musicale riscontrato in loco.

Infine, il motivo riproposto dalla ditta è respinto. L’art. 20, comma 3, della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 esige l’assegnazione di un termine per controdedurre e per rimuovere le cause della decadenza, ma l’invito correttivo ha senso solo per inadempimenti a esecuzione continuata o periodica. Le condotte contestate sono a esecuzione istantanea, già consumatesi e insanabili (factum infectum fieri nequit): la loro gravità giustifica la decadenza. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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