Notifica della sentenza tributaria al domicilio eletto: prevale la consegna a mani proprie (Cass. civ. Sez. 5 n. 18313 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall’art. 38. La regola della notifica nel domicilio eletto della parte soccombente soffre l’eccezione della consegna a mani proprie, che risulta valida e idonea a far decorrere il termine anche quando l’atto sia consegnato presso la sede dell’ente impositore, anziché presso il difensore. Le norme del d.lgs. n. 546/1992 prevalgono, per la loro specialità, sulla disciplina del codice di rito e, in particolare, sull’art. 170 c.p.c., che non trova applicazione nel processo tributario.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva alla società contribuente il pagamento della TARES per l’anno d’imposta 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, adita dal Comune, riformava la decisione ritenendo ammissibile l’appello nonostante la notifica della sentenza di primo grado fosse avvenuta presso la sede dell’ente e non presso il domicilio eletto del difensore costituito.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992, 170 c.p.c. e delle disposizioni speciali in materia di notificazioni nel processo tributario. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21884 del 2022, secondo cui, nel processo tributario, la disciplina delle notificazioni è informata a un principio di specialità rispetto al codice di procedura civile. L’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, richiamando l’art. 17, regola i luoghi della notificazione, prevedendo che essa sia effettuata nel domicilio eletto o, in mancanza, nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione, ma con la salvezza della consegna a mani proprie.
La Corte ha precisato che tale clausola di salvezza si applica anche in presenza di elezione di domicilio presso il difensore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26414/2023 e Cass. n. 26416/2023). La notifica consegnata a mani del destinatario, o dell’impiegato addetto per gli enti, è pertanto valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare, a prescindere dal luogo in cui viene eseguita.
Di conseguenza, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 170 c.p.c. al processo tributario. La norma del codice di rito, che richiede la notifica della sentenza al procuratore costituito per la decorrenza del termine breve, cede il passo alla disciplina speciale che individua nella parte, e non nel difensore, il destinatario dell’attività notificatoria.
La decisione della Commissione regionale, che aveva applicato il principio codicistico, è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, regolarmente eseguita presso la sede del Comune.
Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del sopravvenuto intervento delle pronunce chiarificatrici della giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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