Prestazioni extra budget fuori dal principio di competenza (Cass. civ. Sez. V n. 26367 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni extra budget, ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base a una convenzione. Tali ricavi sono privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e di determinabilità dell’ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima. Ne consegue che la loro rilevanza fiscale non può essere anticipata all’esercizio di erogazione, non essendo sufficiente il collegamento con il contratto stipulato con l’azienda sanitaria. In tema di pretese creditorie della struttura accreditata, grava sulla struttura l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, costituendo per la P.A. l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile.

Il Fatto

La controversia riguarda una società che gestisce una casa di cura in convenzione con la Regione Sicilia. L’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ha rettificato il reddito imponibile dichiarato per l’anno 2012 ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. Il recupero muove dal presupposto che i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ciascun anno d’imposta vadano computati secondo il principio di competenza, benché eccedenti il limite entro il quale l’azienda sanitaria provinciale avrebbe assicurato il pagamento.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, resistito dalla società con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Amministrazione deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2423-bis cod. civ.. Sostiene che la remunerazione delle prestazioni extra budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con l’ASP, titolo giuridico produttivo di effetti, e che dunque i ricavi non fossero privi, nell’esercizio di competenza, dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.

La Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità sollevata dalla società contribuente, giudica il motivo infondato. Richiama il proprio orientamento formatosi in controversie similari riguardanti case di cura in convenzione con il SSN (Cass. n. 2602/2019, confermata da Cass. n. 10302/2021 e Cass. n. 18419/2021): il principio di competenza non opera rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate per prestazioni eseguite in aggiunta a quelle compensabili in base alla convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza e determinabilità finché non intervengano riconoscimento e quantificazione secondo le modalità convenzionali.

Il Collegio osserva che tale conclusione è coerente con la giurisprudenza civile in tema di diritto delle obbligazioni, secondo cui, per le pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata, grava sulla struttura l’onere di provare l’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, costituendo per la P.A. l’osservanza del tetto di spesa sanitaria un vincolo ineludibile (Cass. n. 13884/2020; Cass. n. 25514/2024).

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori. Pur essendo l’Agenzia soccombente, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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