Operazioni soggettivamente inesistenti, onere della prova e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 13330 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego del diritto di detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell’Iva. Incombe pertanto sull’Amministrazione finanziaria la prova che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano le condizioni oggettive e soggettive della detrazione, da fornirsi anche in via presuntiva mediante indizi idonei a integrare una presunzione semplice, non essendo necessaria la prova certa e incontrovertibile. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione è soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interposto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. I giudici di secondo grado avevano confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento con cui era stato recuperato l’omesso versamento di Ires e Irap, per l’anno d’imposta 2009, a fronte di fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società poi qualificata come società cartiera.
Secondo la Commissione tributaria regionale, la società contribuente aveva dimostrato la propria estraneità alla frode Iva e, comunque, la non consapevolezza della stessa, mentre l’Ufficio non aveva assolto all’onere della prova. La questione è giunta in Cassazione perché l’Agenzia contestava proprio l’erronea attribuzione a sé stessa dell’onere di provare la consapevolezza del cessionario.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie: non una frode carosello, ma un’operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, con un unico passaggio di merce, meramente apparente, dal fornitore comunitario alla società interposta e da questa, solo fittiziamente, al cessionario, che in realtà aveva ricevuto la merce direttamente dal fornitore comunitario. In tale ipotesi la immediatezza dei rapporti intersoggettivi esclude, almeno in via presuntiva, l’incolpevole ignoranza del soggetto accertato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità e quella eurounitaria per ribadire che la detrazione è esclusa quando l’Amministrazione provi, anche in via presuntiva e in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente la prova contraria della buona fede e della diligenza massima esigibile.
Quanto al tipo di prova, la Corte precisa che non occorre la prova certa e incontrovertibile: è sufficiente una presunzione semplice, purché ancorata a elementi obiettivi e specifici che l’Amministrazione deve individuare e contestare. Il contribuente, sebbene di norma non debba conoscere la struttura del proprio fornitore, è gravato da un obbligo di verifica nei limiti dell’esigibile quando l’operazione presenti indici anomali: acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato, limitatezza del ricarico, pluralità promiscua di soggetti nella documentazione di trasporto e fatturazione, canali paralleli di mercato, tempistica dei pagamenti, qualità dell’intermediario, numero e durata delle transazioni.
Il procedimento logico-valutativo seguito dalla Commissione tributaria regionale non è coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio posti dall’art. 2697 cod. civ. né con le regole di governo delle prove presuntive degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il giudice di secondo grado ha valorizzato elementi documentali privi di rilievo — pagamento tramite bonifici, riscontri contabili, documenti di trasporto, congruità dei prezzi, ridotta entità degli acquisti — trascurando gli elementi obiettivi e specifici posti dall’Ufficio: l’inesistenza della sede legale, l’assenza di dipendenti e di struttura idonea, la mancanza di documentazione contabile, le anomalie nei pagamenti e la contestualità tra i pagamenti del cessionario e quelli della società interposta ai fornitori comunitari. Né è stato considerato che il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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